È stato pubblicato il Decreto interministeriale del 4 settembre 2026 che approva in via definitiva il nuovo modello TFR3, il documento che i datori di lavoro devono consegnare ai lavoratori assunti dal 1° luglio 2026 per raccogliere le loro scelte in materia di destinazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e previdenza complementare.
Il nuovo modello sostituisce la versione provvisoria diffusa dal Ministero del Lavoro all’entrata in vigore della riforma che ha introdotto il meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare.
Con la compilazione del modulo il lavoratore dichiara innanzitutto di aver ricevuto tutte le informazioni necessarie in merito all’adesione alla previdenza complementare, cioè:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro o di secondo livello (territoriale o aziendale) applicabile in materia di previdenza complementare;
- indicazioni sulla forma pensionistica a cui è destinato il TFR maturando per effetto dell’adesione automatica;
- informazioni sul funzionamento del meccanismo dell’adesione automatica;
- le opzioni di destinazione del TFR esercitabili entro 60 giorni.
Contestualmente alla consegna del modulo TFR 3 il datore di lavoro è quindi tenuto a fornire una specifica informativa, quantomeno in merito ai primi due punti dell’elenco.
Inoltre, con la compilazione del modulo il lavoratore deve dichiarare se si tratta della sua prima assunzione oppure no e, in quest’ultimo caso, se ha già aderito in passato a una forma di previdenza complementare.
Il modulo contiene l’illustrazione del meccanismo dell’adesione automatica a seconda che il lavoratore sia o non sia di prima assunzione. Si ricorda che il meccanismo di adesione automatica, come evidenziato nel modulo, non opera nei confronti dei dipendenti non di prima assunzione che dichiarano di non avere in essere un’adesione ad una forma pensionistica complementare con conferimento totale o parziale del TFR.
Nelle sezioni 1 e 2, dedicate rispettivamente ai lavoratori di prima assunzione e ai lavoratori non di prima assunzione, il modulo consente al lavoratore di esprimere esplicitamente la propria scelta tra le seguenti opzioni:
- conferire il TFR alla forma pensionistica prevista dagli accordi collettivi;
- scegliere un diverso fondo pensione;
- mantenere il TFR presso il datore di lavoro secondo le regole ordinarie;
- dichiarare eventuali precedenti adesioni a forme di previdenza complementare.
In caso di mancata espressione esplicita della scelta entro 60 giorni dall’assunzione opera il meccanismo dell’adesione automatica con effetto dalla data di assunzione al fondo di previdenza complementare di riferimento stabilito dalla contrattazione collettiva applicata dal datore di lavoro, con destinazione integrale del TFR maturando e versamento della contribuzione in percentuale sulla retribuzione a carico sia del lavoratore che del datore di lavoro, nelle misure previste dalla contrattazione collettiva.
Operativamente il datore di lavoro dovrà consegnare, all’atto dell’assunzione, il modello TFR3 unitamente ad una specifica informativa sulla forma pensionistica complementare di riferimento stabilito dalla contrattazione collettiva a cui è destinato il TFR maturando e sulle misure della contribuzione in percentuale stabilite dalla contrattazione collettiva al lavoratore (di cui una copia sottoscritta e datata per ricevuta dal lavoratore dovrà essere conservata dal datore), acquisire e conservare il modello TFR3 (se compilato dal lavoratore) e rilasciarne una copia al dipendente. Ai fini della validità delle scelte espresse dal lavoratore con la compilazione del modello TFR3 il datore di lavoro dovrà verificare il rispetto del termine di 60 giorni dalla data di assunzione.
Nella sezione Download è possibile scaricare la bozza del modulo TFR3 pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro.
L’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali è a disposizione delle aziende associate per supporto nell’applicazione della nuova disciplina sull’adesione alla previdenza complementare.
Tel. 051.6487402, e-mail: sindacale@ascom.bo.it