Valutazione del rischio, protezione e verifiche: cosa devono fare le aziende
La protezione dei luoghi di lavoro dal rischio derivante dalle scariche atmosferiche rientra tra gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Per le imprese è quindi importante verificare che la valutazione del rischio di fulminazione sia aggiornata e che eventuali sistemi di protezione siano progettati, installati e mantenuti secondo le disposizioni applicabili.
Il riferimento principale è il D.Lgs. 81/2008, che all’articolo 84 stabilisce che il datore di lavoro deve provvedere affinché edifici, impianti, strutture e attrezzature siano protetti dagli effetti dei fulmini mediante sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica. L’articolo 86 prevede inoltre controlli periodici degli impianti elettrici e degli impianti di protezione dai fulmini, con verbalizzazione dell’esito dei controlli e conservazione della relativa documentazione.
La valutazione del rischio di fulminazione
La valutazione non consiste semplicemente nel verificare se sul fabbricato sia presente un parafulmine. Occorre determinare il rischio associato alla struttura, considerando le caratteristiche dell’edificio e degli impianti, la presenza di persone, le conseguenze di eventuali danni, le caratteristiche dell’area e le possibili modalità di ingresso della corrente e delle sovratensioni.
La norma tecnica di riferimento è la CEI EN IEC 62305, dedicata alla protezione contro i fulmini. In particolare, la Parte 2 riguarda la gestione e la valutazione del rischio e fornisce la procedura per determinare il livello di rischio e individuare le eventuali misure di protezione necessarie.
Nel 2025 è entrata in vigore la nuova edizione della serie CEI EN IEC 62305:2024 che ha introdotto modifiche tecniche significative rispetto all’edizione precedente; quest’ultima rimane tuttavia applicabile fino al 31 ottobre 2027 secondo quanto indicato dal CEI. La valutazione deve pertanto essere riesaminata quando intervengono modifiche che possono incidere sul rischio, ad esempio interventi edilizi o impiantistici, installazione di nuovi impianti tecnologici, modifiche della destinazione d’uso o cambiamenti significativi delle condizioni della struttura.
Quando sono necessarie misure di protezione
Se la valutazione evidenzia un rischio non accettabile, devono essere individuate e realizzate idonee misure di protezione. A seconda dei casi possono essere necessari sistemi di protezione contro i fulmini (LPS), misure contro le sovratensioni, collegamenti equipotenziali, dispositivi di protezione contro le sovratensioni (SPD) e ulteriori soluzioni tecniche previste dalla norma.
La CEI EN IEC 62305-3 disciplina in particolare la protezione delle strutture dai danni materiali e dai pericoli per le persone, definendo requisiti per progettazione, installazione, ispezione e manutenzione dei sistemi di protezione contro i fulmini. È quindi importante non confondere la valutazione del rischio con la sola verifica dell’esistenza o meno di un impianto parafulmine: in determinate condizioni una struttura può risultare adeguatamente protetta anche attraverso caratteristiche costruttive e specifiche misure tecniche, mentre in altri casi sono necessari interventi dedicati.
Gli adempimenti documentali
Per l’impresa è opportuno mantenere disponibile e aggiornata una documentazione che consenta di dimostrare l’avvenuta valutazione e la corretta gestione del rischio.
In particolare, il fascicolo aziendale dovrebbe comprendere, in relazione alla situazione concreta:
- la valutazione del rischio di fulminazione;
- la relazione tecnica e i calcoli effettuati;
- la documentazione relativa agli eventuali sistemi di protezione installati;
- la dichiarazione di conformità degli impianti, quando prevista;
- i progetti e gli elaborati tecnici pertinenti;
- la documentazione relativa alla manutenzione e ai controlli;
- i verbali delle verifiche periodiche previste dalla normativa.
La documentazione deve essere coerente con lo stato effettivo dell’immobile e degli impianti: una valutazione riferita a una configurazione precedente non può essere considerata automaticamente sufficiente dopo modifiche strutturali o impiantistiche rilevanti.
Verifiche e DPR 462/2001
Un ulteriore riferimento fondamentale è il DPR 462/2001, che disciplina, nei luoghi di lavoro, gli adempimenti relativi anche alle installazioni e ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.
Il quadro normativo distingue la valutazione del rischio e la gestione della protezione dai procedimenti di verifica previsti per gli impianti soggetti al DPR 462/2001. L’INAIL ricorda che al datore di lavoro compete la protezione degli edifici, degli impianti, delle strutture e delle attrezzature dagli effetti dei fulmini e che l’Istituto svolge anche attività di verifica a campione della prima installazione degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche.
Il datore di lavoro deve inoltre assicurare i controlli periodici previsti dall’articolo 86 del D.Lgs. 81/2008 e conservarne gli esiti a disposizione degli organi di vigilanza.
Un controllo da inserire nel programma di sicurezza aziendale
Per le imprese è quindi consigliabile inserire il rischio di fulminazione nel programma periodico di verifica della sicurezza, controllando almeno:
- quando è stata effettuata l’ultima valutazione del rischio di fulminazione;
- se l’edificio o l’attività sono stati modificati dopo la valutazione;
- se sono stati installati nuovi impianti, come fotovoltaico, antenne, apparecchiature elettroniche o altre infrastrutture;
- se la documentazione tecnica è completa e aggiornata;
- se sono presenti e correttamente mantenuti gli eventuali sistemi LPS e SPD;
- se sono stati eseguiti i controlli e le verifiche previsti e se i relativi verbali sono disponibili;
- se le eventuali prescrizioni emerse dalle verifiche sono state risolte.
La gestione del rischio di fulminazione non dovrebbe essere considerata come un adempimento meramente documentale. Per il datore di lavoro si tratta di verificare che la struttura e gli impianti siano effettivamente protetti in relazione al rischio individuato, mantenendo nel tempo l’efficienza delle misure adottate.
Alla luce dell’aggiornamento della serie CEI EN IEC 62305:2024, entrata in vigore nel 2025, è inoltre opportuno che le aziende verifichino con il proprio tecnico competente se le valutazioni esistenti siano ancora adeguate e se debbano essere aggiornate alla luce della nuova norma.
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