È entrato in vigore il Decreto Legislativo 148 del 7 agosto 2026, cosiddetto “Decreto Omnibus 2026”, che all’art. 2 introduce alcune importanti novità alle norme del D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) sui criteri di determinazione del valore soggetto a contribuzione Inps e tassazione IRPEF delle auto aziendali concesse ai dipendenti per uso promiscuo, cioè sia per esigenze di lavoro, sia per finalità private.
Le modifiche incidono sia sulle trattenute in busta paga dei lavoratori, sia sugli oneri contributivi a carico delle aziende che sono calcolati sulla base dei valori delle tabelle pubblicate dall’ACI per una percorrenza annua che il TUIR ha stabilito nella misura di 15.000 km.
Il Decreto Omnibus conferma le percentuali da applicare ai valori delle tabelle ACI introdotte dal 2025 in funzione della tipologia di alimentazione del veicolo in uso promiscuo:
- 10% per i veicoli elettrici;
- 20% per i veicoli ibridi plug-in;
- 50% per gli altri veicoli (benzina, diesel, GPL, metano, full hybrid e simili).
MAGGIORAZIONE DEL 50% DEL VALORE PER I VEICOLI IMMATRICOLATI DA PIU’ DI 5 ANNI
Indipendentemente dal tipo di veicolo, la principale innovazione introdotta dal Decreto Omnibus con l’obiettivo dichiarato dal legislatore di favorire il rinnovo delle flotte aziendali è l’incremento del valore imponibile del fringe benefit in funzione della “vecchiaia” del veicolo: il valore dei veicoli immatricolati da più di 5 anni deve essere infatti incrementato del 50% a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo al quinto anno di immatricolazione del veicolo.
Si evidenzia che il nuovo meccanismo è collegato alla data di prima immatricolazione del veicolo e non all’anno di assegnazione al dipendente, e che, salvo eventuali chiarimenti ufficiali successivi, la maggiorazione interessa anche i veicoli già presenti nelle flotte aziendali e non soltanto quelli immatricolati dal 2026.
Alcuni esempi pratici del nuovo criterio.
Esempio 1 – Auto immatricolata nel 2026: il valore imponibile del benefit continuerà ad essere valorizzato secondo le regole ordinarie in funzione del tipo di alimentazione fino al 31 dicembre 2031 e la maggiorazione del 50% scatterà dal 1° gennaio 2032.
Esempio 2 – Auto immatricolata nel 2023: il quinquennio si raggiunge nel 2028 e la maggiorazione del 50% si applicherà dal 1° gennaio 2029.
Esempio 3 – Auto immatricolata nel 2020: il quinquennio è già stato raggiunto e la maggiorazione del 50% deve essere applicata dal 1° gennaio 2026.
Vediamo un esempio concreto dell’impatto sulla busta paga determinato da queste novità.
Supponiamo che il valore annuo del fringe benefit determinato secondo le regole ordinarie sia pari a 2.000 euro e che il veicolo nel 2025 abbia superato i cinque anni dall’immatricolazione. In questo caso l’incremento del 50% ammonta a 1.000 euro e dal 2026 il valore annuo del fringe benefit soggetto a contribuzione e tassazione è pari a 3.000 euro. L’incremento dei contributi e delle imposte rispetto a quanto calcolato nei primi mesi del 2026 sulla base dei precedenti criteri darà luogo ad un conguaglio e a regime le maggiori trattenute determineranno una riduzione della retribuzione netta.
NOVITÀ ANCHE PER GLI OPTIONAL
Il decreto interviene anche sugli accessori e sugli allestimenti non espressamente considerati nelle tabelle ACI.
In questi casi è prevista una maggiorazione del 5% del valore imponibile del benefit, con l’obiettivo di avvicinare il valore fiscale dell’auto al vantaggio effettivamente riconosciuto al lavoratore.
Le nuove regole implicano una maggiore attenzione da parte delle aziende che dovranno mappare la composizione della flotta aziendale monitorando:
- la data di prima immatricolazione dei veicoli;
- l’eventuale superamento del quinquennio;
- la presenza di optional rilevanti non acquistati dal dipendente;
e valutare le conseguenze dell’applicazione dei nuovi criteri in termini di incrementi dei costi aziendali e di decurtazione delle retribuzioni nette dei dipendenti e l’opportunità sotto il profilo economico di rinnovare il parco veicoli.
Per ogni ulteriore informazione o precisazone contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali:
Tel. 051.6487402, e-mail: sindacale@ascom.bo.it