Il Ministero del Lavoro con il decreto del 22 giugno 2026 completa il quadro normativo sulle condizioni ostative all’applicazione di incentivi economici e di benefici normativi.
Il Decreto attua infatti il D.L. 19/2024 (“Decreto PNRR”), che aveva modificato la norma di riferimento ovvero i commi 1175 e 1176 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che demandavano ad un decreto ministeriale l’individuazione delle specifiche violazioni rilevanti.
L’Allegato A del Decreto del 22 giugno 2026 contiene l’elenco delle violazioni ostative all’applicazione di incentivi economici e benefici normativi e si affianca all’elenco dell’Allegato A del Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2015 che disciplina le condizioni ostative al rilascio del D.U.R.C., che a sua volta è uno dei requisiti per la fruizione dei benefici economici e normativi.
Di seguito si elencano le violazioni indicate nell’Allegato A del D.M. 22 giugno 2026 e il periodo di interdizione all’applicazione dei benefici.
| Violazione | Fonte | Periodo di mancato godimento dei benefici |
| Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro | art. 437 c.p. | 24 mesi |
| Omicidio colposo se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro | art. 589, c. 2, c.p. | 24 mesi |
| Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro | art. 603 bis c.p. | 24 mesi |
| Lesioni personali colpose se i fatti sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro | art. 590, c. 3, c.p. | 18 mesi |
| Violazioni del datore di lavoro e del dirigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro | art. 55, c. 1, 2 e 5 lett. a), b), c), d) D.Lgs. 81/2008; art. 68, c. 1 lett. a), b), D.Lgs. 81/2008; | 12 mesi |
| Violazioni del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso in tema di impianti e apparecchiature elettriche | art. 87, c. 1, 2 e 3, D.Lgs. 81/2008 | 12 mesi |
| Violazioni del datore di lavoro e del dirigente circa le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili | art. 159, c. 1 e 2 lett. a), b, D.Lgs. 81/2008 | 12 mesi |
| Violazioni del datore di lavoro e del dirigente in materia di segnaletica di salute e sicurezza sul luogo di lavoro | art. 165 D.Lgs. 81/2008 | 12 mesi |
| Violazioni del datore di lavoro e del dirigente in materia di movimentazione manuale dei carichi | art. 170 D.Lgs. 81/2008 | 12 mesi |
| Violazioni del datore di lavoro e del dirigente in materia di videoterminali | art. 178 D.Lgs. 81/2008 | 12 mesi |
| Violazioni del datore di lavoro e del dirigente in materia di protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali | art. 219 D.Lgs. 81/2008 | 12 mesi |
| Violazioni del datore di lavoro e del dirigente in materia di protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto | art. 262, c. 1 e 2 lett. a), b), D.Lgs. 81/2008 | 12 mesi |
| Violazioni del datore di lavoro e del dirigente in materia di sorveglianza sanitaria | art. 282, c. 1 e 2 lett. a), D.Lgs. 81/2008 | 12 mesi |
| Violazioni del datore di lavoro e del dirigente in materia di prevenzione degli infortuni del lavoro in sotterraneo | art. 105, c. 1, lett. a) e b), DPR 320/56 | 12 mesi |
| Datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto, revocato o annullato | art. 22, c. 12, D.Lgs. 286/98 | 8 mesi |
| Violazioni cui si applica la maxisanzione per lavoro nero | art. 3, c. 3-5, DL 12/2002 conv. in L. 73/2002 | 6 mesi |
| Violazioni connesse al mancato possesso della patente a crediti | art. 27, c. 11, D.Lgs. 81/2008 | 6 mesi |
| Violazioni riguardanti il riposo giornaliero e il riposo settimanale (solo se inerenti ad un numero di lavoratori almeno pari al 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata) | artt. 7 e 9 D.Lgs. 66/2003 | 3 mesi |
| Ogni altra violazione penale in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro | – | 3 mesi |
Si segnala che l’Allegato A del D.M. del 22 giugno 2026 prevede oltre alle violazioni indicate nell’Allegato A del D.M. del 30 gennaio 2015 le seguenti violazioni.
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (24 mesi)
Il decreto 2026 inserisce tra le violazioni più gravi quella ai sensi dell’art. 603-bis del Codice Penale, prevedendo una esclusione dai benefici normativi e contributivi per 24 mesi.
Si tratta del reato comunemente definito di caporalato, che punisce l’intermediazione illecita di manodopera, lo sfruttamento dei lavoratori approfittando del loro stato di bisogno e l’impiego di lavoratori in condizioni di grave irregolarità.
Mancato possesso della Patente a crediti nei cantieri (6 mesi)
La seconda novità è l’inserimento dell’art. 27, comma 11, del D.Lgs. 81/2008, con effetto ostativo di 6 mesi
Questa disposizione è collegata al nuovo sistema della patente a crediti introdotto dal D.L. n. 19/2024 per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.
Ogni altra violazione penale in materia di lavoro e legislazione sociale (3 mesi)
Questa è la novità più importante in quanto introduce un’ipotesi aperta di interdizione in cui possono rientrare tutte le violazioni penali in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per ogni ulteriore informazione o precisazione contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali (Tel. 051.6487402; e-mail sindacale@ascom.bo.it)