Il “Decreto Omnibus” è stato convertito in legge (Legge n. 143 del 7 ottobre 2024) e tra le diverse misure di varia natura che contiene si segnala la novità, apportata in fase di conversione, del cosiddetto bonus Natale.
Si tratta di un’indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti di un importo netto di 100 € (che non concorre quindi alla formazione del reddito complessivo) a carico dello Stato, che i datori di lavoro sono tenuti a erogare con la tredicesima mensilità ai dipendenti che ne facciano espressa richiesta in forma scritta, attestando di avervi diritto e di possedere i seguenti requisiti:
- avere un reddito complessivo nel corrente periodo d’imposta non superiore a 28.000 euro (con l’esclusione del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze)
- avere il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) e almeno un figlio (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato) fiscalmente a carico di cui dovranno essere indicati i codici fiscali; oppure almeno un figlio a carico se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli oppure se la coppia è separata effettivamente e legalmente;
- l’imposta lorda sui redditi da lavoro (con l’esclusione delle pensioni di ogni genere e degli assegni ad esse equiparati) deve essere di importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.
Si segnala che il bonus dovrà essere riproporzionato in funzione del periodo di effettivo lavoro nel corso dell’anno e che i datori di lavoro avranno l’onere di verificare in sede di conguaglio il diritto al bonus e qualora si riveli non spettante, procederanno al recupero dell’importo già erogato, trattenendolo dalla retribuzione del mese successivo.
In caso di spettanza del bonus il recupero da parte dei datori di lavoro dell’importo anticipato avverrà mediante la compensazione con imposte e contributi.
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali:
Tel. 051.6487402; E-mail sindacale@ascom.bo.it