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Contratti a termine: i chiarimenti del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare 9 ottobre 2023, n. 9, fornisce chiarimenti in merito alle novità introdotte in materia di lavoro a tempo determinato dal D.L. 4 maggio 2023, n. 48 e dalla legge di conversione n. 85 del 3 luglio 2023.

Riepiloghiamo i passaggi di maggiore interesse della circolare.

Le causali

Come si ricorderà, ai sensi della nuova disciplina (che abroga e sostituisce le causali individuate dal Decreto Dignità) è possibile stipulare, rinnovare o prorogare un contratto a tempo determinato per una durata superiore a 12 mesi (fermo restando il limite complessivo di durata di 24 mesi):

  • nei casi previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a tutti i livelli;
  • in assenza di contrattazione collettiva, transitoriamente fino al 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
  • per sostituire lavoratori assenti.

Per quanto riguarda la possibilità data, fino al 30 aprile 2024, alle parti del contratto individuale di stabilire esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustificano l’apposizione di un termine al contratto di lavoro di durata superiore ai 12 mesi, il Ministero chiarisce che la data del 30 aprile 2024 è da intendersi riferita alla stipula del contratto di lavoro, la cui durata, pertanto, potrà anche andare oltre il 30 aprile 2024.

Viene, inoltre, chiarito che, qualora i contratti collettivi facciano tuttora riferimento alle causali previste dal Decreto dignità, le stesse sono da ritenersi superate, in quanto individuate ai sensi di una normativa abrogata dalla nuova disciplina.

Qualora, invece, nei contratti collettivi siano previste causali introdotte in attuazione del decreto-legge n. 73 del 2021 (Decreto Sostegni-bis), il Ministero ritiene che tali causali siano tuttora valide e che potranno essere utilizzate per il periodo di vigenza del contratto collettivo.

I dodici mesi a termine senza causale

La circolare fornisce, inoltre, interessanti chiarimenti in merito al periodo di dodici mesi senza causale.

Il Ministero del Lavoro conferma l’introduzione col Decreto Lavoro di una normativa uniforme per le proroghe ed i rinnovi che possono avvenire liberamente senza indicare alcuna causale nei primi dodici mesi di durata complessiva.

Relativamente alla norma introdotta con la legge di conversione (L. 85/2023) del Decreto Lavoro che prevede l’irrilevanza, rispetto al raggiungimento dei 12 mesi di durata senza causale, i contratti stipulati prima del 5 maggio 2023 (data di entrata in vigore del D.L. 48/2023), viene chiarito che l’espressione “contratti stipulati” si riferisce sia ai rinnovi di precedenti contratti di lavoro a termine, sia alle proroghe di contratti già in essere alla data del 5 maggio 2023.

Per effetto di tale norma, il Ministero del Lavoro chiarisce che a decorrere dal 5 maggio 2023 i datori di lavoro potranno liberamente fare ricorso ad un ulteriore periodo a tempo determinato della durata massima di 12 mesi senza necessità di specificare le causali che lo giustificano

A tale proposito la circolare contiene un esempio per maggiore chiarezza: se successivamente al 5 maggio 2023 è venuto a scadenza un contratto di lavoro a termine instaurato prima di tale data, lo stesso contratto potrà essere rinnovato o prorogato “liberamente” per ulteriori dodici mesi (nel rispetto del limite massimo di durata di 24 mesi).

Diversamente, se tra il 5 maggio 2023 e il 4 luglio 2023 le parti hanno rinnovato o prorogato un rapporto di lavoro a termine per sei mesi, sarà possibile un ulteriore periodo senza causale di durata non superiore a sei mesi.

Viene così chiarito, inoltre, che per applicare tale norma occorre verificare se la stipula del contratto, del rinnovo o della proroga è avvenuta prima o dopo il 5 maggio.

Per ogni ulteriore informazione o precisazione contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali al numero 051.6487402, e-mail sindacale@ascom.bo.it.

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