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Congedi di paternità e parentali dopo le novità del Dlgs 105/2022

L’INPS, con la Circolare n. 122 del 27 ottobre 2022, fornisce indicazioni operative relativamente al congedo di paternità obbligatorio e ai congedi parentali dopo le modifiche introdotte dal 13 agosto 2022 per effetto del DLgs 105/2022.

L’Istituto precisa che, con successivi messaggi, saranno fornite le istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro.

CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO

Consiste in dieci giorni lavorativi a partire dai due mesi prima della data presunta del parto ed entro i cinque successivi alla data del parto. Potrà essere:

  • frazionato a giorni, ma non ad ore;
  • fruito nelle sole giornate lavorative;
  • in caso di parto plurimo, raddoppiato a 20 giorni, a prescindere dal numero di figli nati;
  • in caso di parto fortemente prematuro, fruito solo entro i 5 mesi successivi alla nascita;
  • goduto anche in caso di morte perinatale del figlio (ossia tra l’inizio della 28° settimana di gravidanza e i primi 28 giorni di vita del minore);
  • applicato anche al padre adottivo o affidatario (per l’adozione nazionale, solo nei 5 mesi successivi l’ingresso in famiglia, per l’adozione internazionale, anche nel periodo precedente);
  • riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori domestici e agricoli a tempo determinato), anche pubblici. Non spetta invece ai lavoratori iscritti alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi;
  • richiesto comunicando al proprio datore di lavoro, in forma scritta oppure, ove presente, mediante sistema informativo aziendale per la gestione delle assenze, con un anticipo non minore di cinque giorni;
  • goduto nei medesimi giorni del congedo di maternità obbligatorio da parte della madre;
  • fruito dopo il congedo di paternità alternativo in quanto quest’ultimo è prevalente. Nel caso in cui la fruizione si protragga fino o oltre i 5 mesi dalla nascita, il congedo di paternità obbligatorio deve essere goduto senza soluzione di continuità con quello alternativo, per un numero di giorni lavorativi pari al numero di giornate non ancora fruite.

Durante i periodi di fruizione, coperti da contribuzione figurativa, è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera.

CONGEDO PARENTALE

Il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti aumenta a nove mesi totali e l’arco temporale in cui è possibile fruirne viene esteso fino ai 12 anni di vita del bambino.

Per quanto attiene la retribuzione media globale giornaliera su cui parametrare il calcolo dell’indennità, la stessa viene equiparata a quella del congedo di maternità, comprensiva, quindi, del rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e degli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati.

Nel caso di iscritti alla gestione separata è riconosciuto un periodo complessivo di coppia di massimo 9 mesi indennizzato da fruire entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione/affidamento preadottivo. I lavoratori autonomi hanno diritto a 3 mesi di congedo parentale per ciascuno dei genitori, da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.

LIMITI DI FRUIZIONE PER GENITORI APPARTENENTI A CATEGORIE LAVORATIVE DIFFERENTI

  • Madre lavoratrice dipendente – padre iscritto alla Gestione separata
    Se la madre fruisce di 6 mesi di congedo indennizzato, il padre può fruire di massimo 3 mesi di congedo. Se il padre fruisce di 6 mesi di congedo, la madre può fruire di massimo 3 mesi di congedo indennizzato e di altri 2 mesi di congedo non indennizzato (salvo che abbia un reddito sottosoglia).
  • Padre lavoratore dipendente – madre iscritta alla Gestione separata
    Se il padre fruisce di 7 mesi di congedo (di cui 6 indennizzati), la madre può fruire di massimo 3 mesi di congedo. Nel caso in cui, invece, la madre fruisca di 6 mesi di congedo, il padre può fruire di 3 mesi di congedo indennizzato e di altri 2 mesi non indennizzati (salvo che abbia un reddito sottosoglia).
  • Madre lavoratrice dipendente – padre lavoratore autonomo
    Se la madre fruisce di 6 mesi di congedo indennizzato, il padre può fruire di massimo 3 mesi di congedo indennizzato.
  • Padre lavoratore dipendente – madre lavoratrice autonoma
    Se il padre fruisce di 7 mesi di congedo (di cui 6 indennizzati), la madre può fruire di massimo 3 mesi di congedo indennizzato.
  • Madre iscritta alla Gestione separata – padre lavoratore autonomo
    Se la madre fruisce di 6 mesi di congedo indennizzato, il padre può fruire di massimo 3 mesi di congedo indennizzato.
  • Padre iscritto alla Gestione separata – madre lavoratrice autonoma
    Se il padre fruisce di 6 mesi di congedo, la madre può fruire di massimo 3 mesi di congedo indennizzato.

Più rapporti di lavoro part-time

  • Qualora sia disposta l’interdizione su uno solo degli stessi, la lavoratrice madre può, comunque, fruire di congedo parentale sull’altro rapporto di lavoro anche negli stessi giorni.
  • Invece, se il lavoratore è contemporaneamente titolare di due rapporti di lavoro dipendente part-time di tipo orizzontale, può astenersi a titolo di congedo parentale da uno dei due, proseguendo l’attività lavorativa sull’altro rapporto in essere. In tale caso, l’assenza, benché limitata a uno dei rapporti di lavoro, si considera per l’intera giornata.

MATERNITÀ ANTICIPATA DELLE LAVORATRICI AUTONOME

Per potere indennizzare periodi antecedenti i due mesi prima del parto, la lavoratrice autonoma deve produrre all’Istituto l’accertamento medico della ASL che individua il periodo indennizzabile per i casi di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.

Circolare INPS 122 /2022

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