La Regione Emilia‑Romagna, con l’Ordinanza del Presidente n. 72 del 3 giugno 2026, ha introdotto misure urgenti di igiene e sanità pubblica per prevenire i rischi legati al caldo e all’esposizione al sole nelle attività lavorative svolte all’aperto.
Il provvedimento, in vigore dal 3 giugno al 15 settembre 2026, si inserisce nel quadro degli obblighi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori previsti dal D. Lgs. 81/2008 con l’obiettivo di evitare che le condizioni climatiche estreme possano mettere a repentaglio la salute dei lavoratori.
L’ordinanza interessa le attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole, nei seguenti settori:
- agricoltura e florovivaismo;
- cantieri edili e affini;
- cave;
- logistica (limitatamente ai piazzali scoperti destinati in modo esclusivo e permanente al deposito merci);
- consegna merci tramite mezzi a pedalata anche assistita (i cosiddetti “rider”);
e prevede il divieto di svolgimento di queste attività nella fascia oraria tra le 12:30 e le 16:00 nelle giornate e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito www.worklimate.it (sezione dedicata ai lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa, fascia oraria delle 12:00) segnala un livello di rischio “ALTO”.
Sono inoltre coinvolti i concessionari di pubblico servizio e i soggetti che svolgono attività connesse a ragioni di pubblica utilità e pronto intervento, per i quali vanno comunque garantiti i livelli essenziali dei servizi.
Per i datori di lavoro l’ordinanza ribadisce l’obbligo di valutare il rischio da caldo e microclima e di adottare adeguate misure di prevenzione. In particolare, si prevede la possibilità di rimodulare l’organizzazione del lavoro per evitare la prolungata esposizione al sole nelle ore centrali, ad esempio anticipando o posticipando gli orari, spostando alcune lavorazioni in aree coperte o ombreggiate, installando tettoie, programmando turnazioni più frequenti e pause in zone fresche, utilizzando mezzi cabinati o altre soluzioni tecniche e procedurali idonee.
Un’attenzione specifica è dedicata alle consegne merci effettuate con mezzi a pedalata anche assistita: si prevede, infatti, che il soggetto che organizza il servizio deve includere il rischio da caldo tra i parametri di calcolo dei tempi di consegna e delle distanze massime percorribili, eventualmente modificando l’algoritmo che governa l’assegnazione delle consegne nelle piattaforme digitali. Tali adeguamenti non possono tradursi in penalizzazioni economiche o reputazionali per i rider. È inoltre richiesto di fornire adeguati ausili per mitigare il rischio, come ad esempio liquidi per l’idratazione e prodotti per la protezione solare, in coerenza con le linee di indirizzo regionali.
Per i concessionari di pubblico servizio e per le attività connesse a ragioni di pubblica utilità e pronto intervento, l’ordinanza chiede di adottare misure organizzative che consentano di tutelare i lavoratori senza compromettere l’erogazione dei servizi pubblici essenziali. Nel medesimo periodo è consentito, in deroga ai regolamenti comunali sul rumore, anticipare o posticipare di un’ora l’inizio e la fine dei lavori nei cantieri edili e affini svolti esclusivamente all’aperto con prolungata esposizione al sole, nei giorni in cui la mappa worklimate segnala rischio “ALTO”. I Comuni possono però regolamentare diversamente questa deroga con proprie ordinanze, e la stessa non si applica nei Comuni a elevata densità turistica con vocazione marittima.
L’ordinanza richiama anche i profili contrattuali, evidenziando che le interruzioni dell’attività dovute all’applicazione del divieto possono integrare la fattispecie prevista dall’art. 121, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 in materia di contratti pubblici, con la possibilità di rinegoziare i termini di adempimento e di escludere penali e risoluzioni contrattuali quando ciò sia compatibile. Sul piano sanzionatorio, la mancata osservanza delle disposizioni può comportare l’applicazione dell’art. 650 del codice penale, che prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a € 206, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, oltre alle sanzioni previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Per i datori di lavoro interessati è consigliabile consultare regolarmente la mappa del rischio worklimate, aggiornare la valutazione dei rischi e la relativa documentazione aziendale e programmare per tempo gli adattamenti organizzativi necessari per garantire la continuità delle attività nel rispetto delle nuove prescrizioni.
Per maggiori informazioni e chiarimenti contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali:
Tel. 051.6487402, e-mail: sindacale@ascom.bo.it