La Regione Emilia‑Romagna, con l’Ordinanza del Presidente n. 72 del 3 giugno 2026, ha introdotto misure urgenti di igiene e sanità pubblica per prevenire i rischi legati al caldo e all’esposizione al sole nelle attività lavorative svolte all’aperto.
Il provvedimento, in vigore dal 3 giugno al 15 settembre 2026, si inserisce nel quadro degli obblighi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori già previsti dal D. Lgs. 81/2008 con l’obiettivo di evitare che le condizioni climatiche estreme possano mettere a rischio la salute dei lavoratori.
Confcommercio Emilia Romagna e le altre associazioni datoriali rappresentative dei settori interessati hanno espresso una valutazione negativa rispetto ai contenuti del provvedimento, al metodo adottato dalla Regione per la sua emanazione e alla data di entrata in vigore (il provvedimento è stato infatti approvato dalla giunta regionale con un mese di anticipo rispetto allo scorso anno); in particolare le associazioni datoriali ritengono che l’emanazione affrettata dell’ordinanza non fosse necessaria, in considerazione del fatto che nei prossimi giorni non sono previste condizioni di caldo estremo ed evidenziano, inoltre, che non sono state tenute in considerazione le osservazioni trasmesse nei giorni scorsi alla Regione sul provvedimento – che interviene su una tematica della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che è e resta una priorità per le imprese già ampiamente presidiata da norme di legge, contratti e protocolli – la cui immediata entrata in vigore rischia di generare nelle imprese incertezze, interpretazioni disomogenee, ritardi operativi ed impattare pesantemente sull’organizzazione delle attività.
L’ordinanza è comunque già vigente ed interessa le attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole, nei seguenti settori:
- agricoltura e florovivaismo;
- cantieri edili e affini;
- cave;
- logistica (limitatamente ai piazzali scoperti destinati in modo esclusivo e permanente al deposito merci);
- consegna merci tramite mezzi a pedalata anche assistita (i cosiddetti “rider”);
e prevede il divieto di svolgimento di queste attività nella fascia oraria tra le 12:30 e le 16:00 nelle giornate e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito www.worklimate.it (sezione dedicata ai lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa, fascia oraria delle 12:00) segnala un livello di rischio “ALTO”.
Sono inoltre coinvolti i concessionari di pubblico servizio e i soggetti che svolgono attività connesse a ragioni di pubblica utilità e pronto intervento, per i quali vanno comunque garantiti i livelli essenziali dei servizi.
Per i datori di lavoro l’ordinanza ribadisce l’obbligo di valutare il rischio da caldo e microclima e di adottare adeguate misure di prevenzione. In particolare, si prevede la possibilità di rimodulare l’organizzazione del lavoro per evitare la prolungata esposizione al sole nelle ore centrali, ad esempio anticipando o posticipando gli orari, spostando alcune lavorazioni in aree coperte o ombreggiate, installando tettoie, programmando turnazioni più frequenti e pause in zone fresche, utilizzando mezzi cabinati o altre soluzioni tecniche e procedurali idonee.
Un’attenzione specifica è dedicata alle consegne merci effettuate con mezzi a pedalata anche assistita: si prevede, infatti, che il soggetto che organizza il servizio deve includere il rischio da caldo tra i parametri di calcolo dei tempi di consegna e delle distanze massime percorribili, eventualmente modificando l’algoritmo che governa l’assegnazione delle consegne nelle piattaforme digitali. Tali adeguamenti non possono tradursi in penalizzazioni economiche o reputazionali per i rider. È inoltre richiesto di fornire adeguati ausili per mitigare il rischio, come ad esempio liquidi per l’idratazione e prodotti per la protezione solare, in coerenza con le linee di indirizzo regionali.
Per i concessionari di pubblico servizio e per le attività connesse a ragioni di pubblica utilità e pronto intervento, l’ordinanza chiede di adottare misure organizzative che consentano di tutelare i lavoratori senza compromettere l’erogazione dei servizi pubblici essenziali. Nel medesimo periodo è consentito, in deroga ai regolamenti comunali sul rumore, anticipare o posticipare di un’ora l’inizio e la fine dei lavori nei cantieri edili e affini svolti esclusivamente all’aperto con prolungata esposizione al sole, nei giorni in cui la mappa worklimate segnala rischio “ALTO”. I Comuni possono però regolamentare diversamente questa deroga con proprie ordinanze, e la stessa non si applica nei Comuni a elevata densità turistica con vocazione marittima.
L’ordinanza richiama anche i profili contrattuali, evidenziando che le interruzioni dell’attività dovute all’applicazione del divieto possono integrare la fattispecie prevista dall’art. 121, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 in materia di contratti pubblici, con la possibilità di rinegoziare i termini di adempimento e di escludere penali e risoluzioni contrattuali quando ciò sia compatibile. Sul piano sanzionatorio, la mancata osservanza delle disposizioni può comportare l’applicazione dell’art. 650 del codice penale, che prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a € 206, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, oltre alle sanzioni previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Per i datori di lavoro interessati è consigliabile consultare regolarmente la mappa del rischio worklimate, aggiornare la valutazione dei rischi e la relativa documentazione aziendale e programmare per tempo gli adattamenti organizzativi necessari per garantire la continuità delle attività nel rispetto delle nuove prescrizioni.
Per maggiori informazioni e chiarimenti contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali:
Tel. 051.6487402, e-mail: sindacale@ascom.bo.it