Sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2026 è stata pubblicata la legge n. 88/2026, che converte con modifiche il D.L. n. 38/2026 (Decreto Fiscale).
Tra gli interventi più significativi:
- la riscrittura del comparto IVA per le permute,
- le novità sul Concordato Preventivo Biennale (CPB),
- l’introduzione della Rottamazione-quinquies per gli enti locali
- allentamento dei vincoli sui pagamenti pubblici verso i professionisti operativo dal 15 giugno 2026.
N.B.: la legge di conversione recepisce le disposizioni del DL 42/2026, che, contestualmente abrogato, non verrà convertito in legge.
Nuove regole per la base imponibile IVA nelle operazioni permutative
Viene previsto che per le cessioni e prestazioni permutative la base imponibile IVA corrisponda al valore monetario concordato dalle parti nel contratto, che non può, comunque, risultare inferiore ai costi complessivi riferibili alle cessioni e prestazioni sostenuti da ciascun contraente al momento di effettuazione della relativa prestazione.
Detto meccanismo di calcolo si applica ai contratti stipulati/rinnovati dal 1/01/2026. Sono salvi i comportamenti
- adottati dal 1/01/2026 fino al 23/05/2026 (data di entrata in vigore della legge di conversione): se conformi alle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2026
- adottati in esecuzione di contratti stipulati prima del 1/01/2026: se conformi alla disciplina vigente al 31/12/2025 (valore normale) fino al 23/05/2026 (data di entrata in vigore della legge di conversione).
Lavoratori impatriati
Si conferma il divieto di cumulo tra l’imposta sostitutiva sui redditi esteri per neo-residenti (articolo 24-bis del TUIR) e l’agevolazione per i lavoratori impatriati (articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023). Questa incompatibilità scatterà per chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia dal periodo d’imposta 2027.
Per i soggetti che hanno formalizzato il trasferimento nei periodi 2024, 2025 e 2026, i due benefici restano pienamente cumulabili.
Le restrizioni poste ai pagamenti operati dalle PA a favore dei professionisti sono state ridotte . Si stabilisce che il meccanismo di blocco operi solo a condizione che le cartelle esattoriali non pagate raggiungano un importo minimo complessivo di 5.000 euro. Sotto tale soglia la PA non tratterrà le somme; sopra tale limite, invece, l’ente pubblico verserà l’importo dovuto direttamente all’Agente della riscossione, liquidando al professionista l’eventuale somma residua.
Rinvio dell’entrata in vigore della tassa sui mini pacchi
Ufficializzata la proroga al 1° luglio 2026 dell’efficacia della tassa sui mini pacchi (valore non superiore a 150 euro) spediti da territori extra-UE. Il contributo fisso di 2 euro previsto dalla legge di Bilancio 2026 non colpirà le merci immesse in consumo prima di questa nuova scadenza.
Termini e abrogazione parziale della ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio
Viene rimodulata la disciplina delle ritenute alla fonte sulle provvigioni per gli intermediari. La legge di bilancio 2026 aveva introdotto l’obbligo di effettuazione della ritenuta per le le agenzie di viaggio e turismo (senza ulteriori distinzioni), confermando la possibilità di applicare la ritenuta in misura ridotta nel caso ci si avvalga di dipendenti o collaboratori.
In sintesi con la modifica approvata:
- viene reintrodotto l’esonero da ritenuta per leagenzie di viaggio e turismo
- limitatamente ai compensi, comunque denominati, percepiti per la vendita, l’emissione, la prenotazione o l’intermediazione dei documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone.
Iperammortamento: abolizione dei limiti territoriali e interazione con il CPB
Viene cancellato il vincolo geografico che circoscriveva il beneficio agli investimenti in beni prodotti all’interno dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo. L’incentivo si estende così anche ai macchinari di provenienza extra-UE.
Restano tuttavia esclusi da questa liberalizzazione i moduli fotovoltaici. In base al comma 429 della legge di Bilancio, gli impianti solari per autoproduzione rimangono agevolabili solo se utilizzano moduli realizzati all’interno dell’UE dotati di specifiche efficienze costruttive:
- moduli con celle prodotte in UE dotate di efficienza minima del 23,5%;
- moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte in UE con efficienza pari o superiore al 24%.
Sempre in sede di conversione, l’iperammortamento viene inserito tra i componenti deducibili dal reddito oggetto della proposta di Concordato Preventivo Biennale, risolvendo l’esclusione che penalizzava le imprese aderenti.
Entrambe le disposizioni operano per gli investimenti avviati dal 1° gennaio 2026.
Riforma dei tetti e proroga dei termini per il Concordato Preventivo Biennale
Si aggiorna la disciplina del Concordato Preventivo Biennale (CPB). ponendo un tetto massimo alle maggiorazioni di reddito formulate dall’Agenzia delle Entrate per i contribuenti con un punteggio ISA inferiore a 8. La proposta non può superare il reddito del periodo precedente oltre le seguenti soglie:
- massimo 30% di incremento se il livello di affidabilità fiscale risulta tra 6 e 8;
- massimo 35% di incremento se il livello di affidabilità fiscale risulta tra 1 e 6.
Si stabilisce inoltre lo slittamento dei termini di adesione al CPB per il biennio 2026-2027, differendoli al 31 ottobre 2026 per i soggetti solari, ovvero all’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta per gli esercizi non coincidenti con l’anno civile.
Soluzioni e modalità d’uso del credito d’imposta per le imprese “esodate” da Transizione 5.0
Viene sanata la situazione delle aziende rimaste escluse dagli incentivi di Transizione 5.0 per l’esaurimento dei fondi. La misura si rivolge a chi, tra il 7 e il 27 novembre 2025, aveva inoltrato la comunicazione preventiva e ottenuto dal GSE il riconoscimento tecnico dei requisiti del D.M. 24 luglio 2024. A tali soggetti viene accordato un credito d’imposta pari all’89,77% dello stanziamento richiesto per investimenti in beni materiali/immateriali (Allegati A e B legge n. 232/2016) e formazione del personale. Il GSE ha avviato l’invio delle conferme dal 29 aprile 2026.
Le regole per l’utilizzo del tax credit prevedono precisi vincoli fissati dal comma 3:
- compensazione esclusiva in F24 entro il 31 dicembre 2026;
- utilizzo ammesso trascorsi 5 giorni dall’invio della comunicazione del GSE;
- utilizzo del codice tributo 7079;
- deroga espressa ai limiti annuali di compensabilità e al divieto di compensazione in presenza di ruoli erariali scaduti sopra i 1.500 euro;
- totale irrilevanza fiscale ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e del calcolo del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali
Alle medesime imprese viene concesso un contributo integrativo per impianti da fonti rinnovabili per l’autoproduzione e autoconsumo (inclusi i sistemi di accumulo) e per le relative spese di certificazione contabile e tecnica. Il plafond complessivo è di 57,7 milioni di euro per il 2026, 80 milioni per il 2027 e 60 milioni per il 2028. Il bonus non può eccedere la richiesta originaria e gode delle stesse esenzioni da IRPEF/IRES, IRAP e artt. 61/109 del TUIR. L’erogazione avverrà con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla base dei dati GSE.
Sostegno all’artigianato: istituzione del nuovo Fondo MIMIT
Istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy un Fondo per il sostegno delle imprese artigiane. Lo stanziamento prevede 20 milioni di euro per il 2027 e 30 milioni di euro per il 2028. I fondi finanzieranno contributi in conto interessi per programmi di investimento e sviluppo aziendale erogati in regime “de minimis”. Le regole attuative e i criteri d’accesso saranno definiti entro 90 giorni da un decreto congiunto MIMIT-MEF.
Misure sui carburanti: rimodulazione accise e monitoraggio prezzi
Vengono fissati i livelli delle aliquote di accisa sui carburanti per il periodo compreso tra l’8 aprile e il 1° maggio 2026:
- Benzina e Gasolio: 472,90 euro per 1.000 litri;
- GPL: 167,77 euro per 1.000 chilogrammi;
- gas naturale: zero euro per metro cubo.
La medesima aliquota di 472,90 euro per 1.000 litri si applica nello stesso arco temporale ai gasoli paraffinici da sintesi o idrotrattamento (HVO) e al biodiesel impiegati tal quali, purché conformi ai criteri del regolamento (UE) n. 651/2014.
Sono inserite disposizioni di vigilanza sui prezzi alla pompa. Dal 30 giugno 2026, in caso di tensioni di mercato o anomalie locali che indichino trend speculativi, il Garante per la sorveglianza dei prezzi invierà un rapporto scritto al MIMIT, abilitando il ministero ad attivare un regime speciale di controllo della filiera di distribuzione.
Credito d’imposta sul carburante per le imprese agricole
Si riconosce alle imprese agricole un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta nel mese di marzo 2026 per l’acquisto di gasolio e benzina al netto dell’IVA. In sede di conversione l’agevolazione è stata estesa anche al carburante destinato al riscaldamento delle serre per colture orticole.
Il credito è spendibile solo in compensazione entro il 31 dicembre 2026, senza tetti annuali alle compensazioni, ed è esente da imposizione ai fini IRPEF/IRES e IRAP. Esso non incide sul calcolo degli interessi passivi e delle spese generali del TUIR ed è cumulabile con altri incentivi sui medesimi costi, nei limiti del valore della spesa sostenuta. Le modalità attuative e i controlli sono rinviati a un decreto del Ministero dell’Agricoltura di concerto con il MEF.
Finanziamenti Simest per caro energia e crisi nel Golfo Persico
Si rafforza lo strumento Simest “Transizione digitale o ecologica” per contrastare gli effetti del caro energia e della crisi in Medio Oriente. Per le imprese danneggiate dall’aumento dei costi energetici o da cali di fatturato legati al conflitto nell’area del Golfo Persico, la quota di contributo a fondo perduto viene innalzata al 20%. Per le sole PMI tale soglia può raggiungere il 30%. La maggiorazione si applica alle domande caricate entro il 31 dicembre 2026 , attingendo a risorse pari a 160 milioni di euro per il 2026 e 140 milioni per il 2027.
Ritenute d’acconto sui premi nello sport dilettantistico
Viene introdotta una franchigia sulle ritenute alla fonte (ordinariamente pari al 20%) applicate ai premi corrisposti agli atleti dilettanti dal 28 marzo al 31 dicembre 2026. La ritenuta non scatta se l’ammontare complessivo erogato dal sostituto d’imposta al medesimo atleta non supera i 300 euro nel periodo indicato. Qualora i premi superino questa soglia, l’importo viene assoggettato interamente alla ritenuta alla fonte.
E’ stato riscritto il perimetro soggettivo dell’articolo 25, comma 2, della legge n. 133/1999 per la de-tassazione dei proventi commerciali e da raccolte fondi delle realtà sportive in regime forfettario (legge n. 398/1991). La norma include ora le seguenti tipologie societarie :
- associazioni sportive dilettantistiche prive di personalità giuridica;
- associazioni sportive dilettantistiche dotate di personalità giuridica di diritto privato;
- società di capitali e cooperative sportive dilettantistiche senza fini di lucro.
Le regole per la Rottamazione quinquies e l’estensione agli enti locali
Sono state introdotte modifiche procedurali alla Rottamazione quinquies modificando la legge di Bilancio 2026. Viene introdotta una tolleranza di cinque giorni per il versamento della prima, dell’unica o dell’ultima rata del piano di dilazione.
E’ stato esteso l’ambito oggettivo della sanatoria ai carichi degli enti territoriali. La definizione agevolata riguarderà tutti i debiti tributari e patrimoniali inclusi nei ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 da Regioni ed enti locali.
L’estensione richiede che le amministrazioni locali approvino una specifica delibera nell’esercizio della propria potestà impositiva. Restano comunque esclusi i debiti scaturiti da sentenze di condanna della Corte dei conti.
Ripristino del regime PEX ed esenzione sui dividendi societari
E’ ripristinata la disciplina fiscale previgente all’intervento della legge di Bilancio 2026, azzerando le modifiche recate dai commi 51-55 dell’articolo 1 di quest’ultima. Viene riattivato il vecchio regime di esclusione dei dividendi e di esenzione delle plusvalenze (regime PEX) per i titolari di reddito d’impresa. L’efficacia della norma decorre retroattivamente dal 1° gennaio 2026, garantendo l’applicazione della vecchia disciplina senza interruzioni temporali.
Aumento dell’imposta di bollo per le persone giuridiche
L’articolo 12 formalizza l’aumento dell’imposta di bollo sui conti correnti accesi da soggetti diversi dalle persone fisiche. Il canone fisso passa da 100 euro a 118 euro su base annua. Il rincaro colpisce in modo selettivo le persone giuridiche e si applica a tutti gli estratti conto o rendiconti finanziari emessi a partire dal 28 marzo 2026.
Rateizzazione dell’avviamento negativo per i soggetti IAS/IFRS
Per le imprese che adottano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS Adopter), l’avviamento negativo (badwill) — inteso come differenza negativa tra il prezzo d’acquisto e il valore dei beni/rapporti trasferiti — emerso in operazioni di cessione d’azienda o di rami di essa condotte con prosecuzione dell’attività e mantenimento dei livelli occupazionali, concorre alla formazione del reddito in quote costanti nell’esercizio di rilevazione e nei quattro successivi. Tale dilazione quinquennale si applica solo alla quota imputata come componente positivo a conto economico.
La medesima ripartizione in cinque anni viene estesa all’IRAP.