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Obbligo di comunicazione dei lavoratori occasionali: ulteriori chiarimenti

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce ulteriori chiarimenti relativi all’obbligo di comunicazione preventiva dell’inizio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali, prevista dal DL 146/2021.

In particolare, la nota 393 del 1 marzo 2022 precisa che:

Non rientrano nell’obbligo di comunicazione:

  •  le attività di volontariato  per le quali si percepisce solo rimborso spese 
  •  prestazioni di guide turistiche, di interpreti, traduttori e docenti di lingua,  medici iscritti all’Ordine in quanto prestazioni intellettuali
  • le prestazioni rese in regime di smart working all’estero, da lavoratori non residenti n Italia nell’ambito di progetti di integrazione per i migranti, poiché sono soggette alla disciplina del Paese dove vengono espletate
  • gli sportivi/atleti che si accordano con società produttrici di abbigliamento sportivo per l’uso della propria immagine, con impegno a pubblicizzare/diffondere lo specifico marchio, indossando capi e attrezzature durante allenamenti, gare, manifestazioni sportive, fiere ed eventi promozionali, in tempi e in luoghi diversi, sia in Italia che all’estero.

Sono invece soggette all’obbligo di comunicazione:

  • le società a partecipazione pubblica in quanto non costituiscono pubblica amministrazione
  • le prestazioni rese dai produttori assicurativi occasionali, cioè coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione, rientranti nel quinto gruppo di cui all’art. 7 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti produttori di assicurazione (mentre sono esclusi coloro che operano in regime di impresa)

INL nota 393 del 1 marzo 2022 – nuove FAQ

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