L’INPS, con la circolare n. 92 del 4 settembre 2026, ha cambiato il proprio orientamento sulla data di inizio della malattia ai fini del riconoscimento della prestazione economica in caso di certificazione di malattia rilasciato a seguito di visita ambulatoriale.
Come funzionava prima
In precedenza, il primo giorno di malattia coincideva, di regola, con il giorno di rilascio del certificato medico. Solo in caso di certificato rilasciato a seguito di visita domiciliare l’INPS riconosceva come primo giorno quello immediatamente precedente, a condizione che il medico lo avesse espressamente indicato nel certificato. Non era invece ammesso il riconoscimento del giorno precedente quando la visita era effettuata in ambulatorio, né quando il giorno precedente cadeva di sabato, domenica o in un giorno festivo infrasettimanale.
Cosa cambia con la circolare n. 92/2026
L’INPS, su parere concorde del Ministero del Lavoro – preso atto che, per ragioni strutturali relative sistema sanitario (minor numero di medici, maggiori carichi di lavoro, difficoltà a effettuare visite domiciliari tempestive e crescente utilizzo delle visite su appuntamento in ambulatorio), è divenuto sempre più difficile garantire la tempestiva visita a domicilio nel giorno stesso o in quello immediatamente successivo alla segnalazione della malattia – ha quindi rivisto il proprio orientamento e ha ampliato i casi in cui può essere riconosciuto il giorno precedente come primo giorno di malattia anche se la visita è ambulatoriale, purché il medico indichi chiaramente che il lavoratore è ammalato dal giorno precedente e questo non cada di sabato, domenica o in un festivo infrasettimanale.
Indicazioni operative per i datori di lavoro associati
Dal 4 settembre 2026 i datori di lavoro dovranno verificare con attenzione, oltre alla data del certificato, anche la data di “inizio malattia” indicata dal medico. Questa potrà far rientrare il giorno precedente nel periodo di malattia anche in caso di visita in ambulatorio, se ricorrono le condizioni previste. Di conseguenza andranno adeguati i criteri con cui si calcolano: i tre giorni di carenza non indennizzati, le percentuali dell’indennità INPS, il numero massimo di giornate indennizzabili e le eventuali integrazioni contrattuali in busta paga.
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