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Contributo a fondo perduto per le attività chiuse causa Covid-19

Con provvedimento del 29 novembre 2021 si è data attuazione alle istanze per la richiesta del contributo per attività chiuse che potranno essere inviate telematicamente con i servizi Entratel o Fisconline all’Agenzia delle Entrate tra il 2 e il 21 dicembre. La richiesta può avvenire anche attraverso un intermediario abilitato con delega al cassetto fiscale o con specifica delega esclusivamente per la presentazione dell’istanza relativa al contributo in oggetto.

La dotazione di €. 140 milioni per l’anno 2021 è finalizzata a favorire la continuità delle attività economiche per le quali ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza introdotte dal DL 105/2021 è stata disposta nel periodo intercorrente fra il 01/01/2021 e il 25/07/2021 la chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni.

I Codici ATECO interessati dalla disposizione sono i seguenti:

  • 47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)
  • 49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
  • 56.21.00 Catering per eventi, banqueting
  • 59.14.00 Attività di proiezione cinematografica
  • 79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
  • 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere
  • 85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi
  • 85.52.01 Corsi di danza
  • 90.01.01 Attività nel campo della recitazione
  • 90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche
  • 90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
  • 90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
  • 91.02.00 Attività di musei
  • 91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
  • 92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
  • 92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
  • 93.11.10 Gestione di stadi
  • 93.11.20 Gestione di piscine
  • 93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti
  • 93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca
  • 93.13 Gestione di palestre
  • 93.21 Parchi di divertimento e parchi tematici
  • 93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili
  • 93.29.30 Sale giochi e biliardi
  • 93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
  • 96.04 Servizi dei centri per il benessere fisico
  • 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie

In particolare:

  1. Ai titolari di partita IVA attiva al 23/07/2021 che a tale data svolgevano quale attività prevalente una di quelle individuate dal codice ATECO 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili”:(comunicata col mod. AA7/AA9) spetta un contributo, nel limite di €. 25.000 per beneficiario;
  2. Ai titolari di partita IVA attiva al 25/05/2021 che: al 26 maggio 2021 svolgevano come attività prevalente una di quelle individuate nella soprastante tabella spetta un contributo che varia in base ai ricavi/compensi 2019:
    • €. 3.000 fino a €. 400.000
    • €. 7.500 superiori a €. 400.000 e fino a €. 1.000.000
    • €. 12.000 superiori a €. 1.000.000
    • Contributo minimo: in assenza di ricavi/compensi 2019, è riconosciuto il contributo minimo di €. 3.000.
    • In caso di insufficienza dei fondi “non prioritari” stanziati, si procederà alla rideterminazione proporzionale del contributo (con garanzia del contributo minimo di €. 3.000).

Non fruiscono dell’agevolazione:

  • i soggetti non residenti o non stabiliti in Italia;
  • i soggetti “in difficoltà” al 31/12/2019 (salvo quanto previsto per le micro e piccole imprese);
  • gli   enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
  • gli  intermediari finanziari di cui all’art. 162-bis del TUIR.

Il contributo non concorre alla formazione del reddito e dell’IRAP.

L’importo massimo per ogni beneficio è di 25 mila euro e le misure non sono alternative.

Le somme saranno accreditate sul conto corrente bancario o postale del richiedente, al termine dell’iter di presentazione della domanda.

L’agevolazione rientra tra gli aiuti di Stato, sezione 3.1, e viene concessa nel rispetto delle regole del “Temporary Framework” .Nel modello sono presenti le sezioni per la verifica del limite massimo di aiuti previsti per le sezioni 3.1 e 3.12 del “Temporary Framework”.

In base alla sezione degli aiuti di Stato applicata, il richiedente deve indicare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio:

  • il possesso dei requisiti previsti;
  • il mancato superamento dei limiti massimi;
  • l’elenco degli aiuti ricevuti (quadro A);
  • i codici fiscali dei soggetti che appartengono all’impresa unica (quadro B).

Se l’erogazione della somma portasse al superamento del limite previsto, dovrà essere indicato un importo minore che permetta il rispetto del tetto massimo.

Nel caso di errori nella compilazione del modello si potrà presentare una nuova domanda sostitutiva entro lo stesso termine indicato, ovvero il 21 dicembre. Entro tale data è anche possibile presentare una rinuncia se non spetta il contributo richiesto.

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