Il Consiglio dei Ministri ha emanato l’annunciato decreto legge sull’obbligo generalizzato del green pass sui luoghi di lavoro. Obiettivo del provvedimento è mettere in sicurezza la ripartenza economica con l’ immunità sociale, contenere i contagi nell’autunno-inverno, evitare nuove chiusure delle attività economiche che già hanno portato pesanti conseguenze per aziende e lavoratori. In attesa dell’ entrata in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e di procedere ai commenti ed alle indicazioni operative, illustriamo i contenuti del provvedimento.
Durata
Le misure decorrono dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.
A chi si applica
Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi
(vaccinazione completata, prima dose, tampone negativo ) coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato.
Dove si applica
Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro, anche se sulla base di contratti esterni.
I controlli e chi li effettua
Sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
Le sanzioni per lavoratori e datori di lavoro
Il decreto prevede che il personale ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La norma non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.
È prevista la sanzione amministrativa da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass.
Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.
Il datore di lavoro che non adotta le misure organizzative previste, oppure non impedisce l’ accesso ai lavoratori che non hanno il green pass, è soggetto alla sanzione amministrativa da 600 a 1500 euro.
Tamponi calmierati
Il decreto prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti.
Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.
Per informazioni: ambiente@ascom.bo.it sindacale@ascom.bo.it