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Bonus rottamazione tv

I proprietari di tv acquistate prima del 22 dicembre 2018 e, per questo, non adatte a recepire i programmi trasmessi con le nuove tecnologie, possono usufruire del “bonus tv rottamazione” dal 23 agosto 2021 fino al 31 dicembre 2022, salvo l’eventuale anticipato esaurimento dei fondi disponibili.

Lo stanziamento complessivo previsto per il fondo unico del Bonus rottamazione tv e Bonus tv – decoder è pari a circa 250 milioni di euro.

Il contributo per l’acquisto di nuovo apparecchio televisivo, subordinato a corretto avvio a riciclo di un apparecchio non conforme al nuovo standard DVBT-2 da parte del rivenditore, è riconosciuto all’utente finale sotto forma di sconto praticato dal venditore dell’apparecchio sul relativo prezzo di vendita, per un importo pari al 20% del prezzo di vendita comprensivo dell’Iva, fino a un importo massimo di 100 euro.

Il contributo è riconosciuto a tutti gli utenti finali, cittadini residenti in Italia senza limiti di Isee, per l’acquisto di un solo apparecchio televisivo tra quelli indicati come idonei sul sito del Mise (ossia idonei a ricevere trasmissioni in codifica HEVC Main 10, di cui alla raccomandazione ITU-T.H.265).

Prima di procedere alla rottamazione, bisogna scaricare e compilare il modulo di autodichiarazione che certifichi il corretto smaltimento.

La rottamazione può essere effettuata direttamente presso i rivenditori aderenti alla iniziativa presso cui si acquista la nuova televisione, consegnando al momento dell’acquisto la TV obsoleta.
In tal caso sarà poi il rivenditore a occuparsi del corretto smaltimento dell’apparecchio fruendo di un credito fiscale pari allo sconto applicato all’acquirente.

In alternativa, si può consegnare la vecchia TV direttamente in una isola ecologica autorizzata, prima di recarsi ad acquistare la nuova. In questo caso, l’addetto del centro di raccolta RAEE deve convalidare il modulo, che certifica l’avvenuta consegna dell’apparecchio. Con il modulo firmato l’utente potrà recarsi nei punti vendita aderenti e fruire dello sconto sul prezzo di acquisto.

In sostanza l’acquirente dovrà dichiarare che:

  • l’apparecchio televisivo è stato acquistato prima del 22 dicembre 2018;
  • la consegna dell’apparecchio televisivo al rivenditore o a un centro comunale di raccolta;
  • la titolarità di un contratto elettrico su cui è addebitato il canone tv o il pagamento dello stesso tributo tramite modello F24 o, in alternativa, l’esenzione dal pagamento del canone tv prevista per i cittadini di età pari o superiore ai settantacinque anni a basso reddito.

Acquisita la documentazione, il venditore registrato, avvalendosi del servizio telematico messo a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, trasmette una comunicazione telematica contenente alcune informazioni, tra cui il codice fiscale e gli estremi del documento d’identità dell’acquirente, i dati identificativi dell’apparecchio e il prezzo finale di vendita.

Il servizio telematico, accertata la disponibilità delle risorse finanziarie, rilascia un’attestazione di disponibilità dello sconto richiesto.

Il venditore può recuperare lo sconto praticato mediante un credito d’imposta, utilizzabile in esclusivamente in compensazione con modello F24, che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico, dove sono presenti i moduli per le dichiarazioni sostitutive e le specifiche F.A.Q. sull’argomento.

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