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Vendite a distanza intracomunitarie di beni: nuove soglie per l’identificazione in altri stati UE

Con l’espressione “vendite a distanza” si fa riferimento alle cessioni di beni mobili materiali normalmente effettuate mediante sistemi “a distanza”, vale a dire su catalogo, per corrispondenza, via internet, o comunque con consegna nel luogo di destinazione a cura del fornitore.

A partire dal 1 luglio 2021 le imprese che effettuano vendite a distanza a soggetti privati all’interno della Ue per un ammontare superiore alla nuova “soglia unica” di 10.000 euro dovranno alternativamente:

  • registrarsi nello Stato di destinazione dei beni
  • oppure optare per il regime speciale OSS per adempiere i relativi obblighi IVA.

Tale disposizione riguarda le aziende che effettuano vendite di beni a soggetti privati Ue che, pur essendo ordinati mediante mezzielettronici (e-mail, piattaforme internet), sono fisicamente consegnati alcessionario mediante mezzi tradizionali. (si tratta del cosiddetto  commercio elettronico indiretto).

In generale i soggetti che effettuano vendite a distanza sono costretti a monitorare costantemente il volume delle cessioni effettuate in ogni Stato Ue.

Fino al prossimo 30 giugno 2021, le vendite a distanza intracomunitarie di beni scontano l’IVA del Paese del fornitore fino al superamento di una determinata soglia, stabilita dal legislatore del Paese di destinazione e compresa tra 35.000 e 100.000 Euro. In caso di superamento, si applica l’imposta del paese di destinazione con notevoli aggravi amministrativi.

A partire dal prossimo 1° luglio 2021, il principio per la tassazione delle vendite a distanza intracomunitarie di beni rimarrà lo stesso, ma si ridurrà a 10.000 Euro la soglia al di sopra della quale sarà necessario applicare l’imposta del paese di destinazione.

Pertanto il numero delle aziende interessate a tali adempimenti potrebbe crescere notevolmente.

Restano escluse dal regime descritto:

  • Le cessioni di beni soggetti ad accisa;
  • Le cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
  • Le cessioni di beni da installare, montare o assemblare.

Determinazione della soglia dei 10.000 euro

La soglia annuale dei 10.000 euro viene determinata sommando le operazioni di commercio elettronico indiretto e diretto verso tutti i paesi Ue.

Occorrerà quindi effettuare una prima verifica della soglia minima nell’anno 2020 e tenerla monitorata anche nel corso del 2021 in quanto il superamento della soglia minima in corso d’anno farebbe immediatamente scattare l’obbligo di identificazione in ciascun paese Ue o l’iscrizione all’Oss.

Esempio1

Un’impresa stabilita in Italia ha operato dal 2020 con l’estero ponendo in essere vendite a distanza di beni a privati Ue per 4500 euro (ad esempio cessione di scarpe) e vendite di e-commerce diretto (ad esempio cessione di video on line) per un totale di euro 7000.

L’ammontare complessivo delle vendite (soglia di riferimento) è pari a 11.500 euro.

L’impresa dovrà scegliere all’1.7.21 se identificarsi ai fini iva in ogni singolo paese Ue o iscriversi all’Oss.

Esempio 2

Un’impresa stabilita in Italia ha  operato  dal 2020 con l’estero ponendo in essere  vendite a distanza di beni a privati Ue per 2500 euro (ad esempio cessione di scarpe) e vendite di e-commerce diretto (ad esempio cessione di video on line) per un totale di euro 7000.

L’ammontare complessivo delle vendite (soglia di riferimento) è pari a 9500 euro.

Nel periodo 1.1.2021-30.6.21 sempre la stessa impresa ha posto in essere vendite a distanza di beni a privati ue per 3500 euro (ad esempio cessione di scarpe) e vendite di e-commerce diretto (ad esempio cessione di video on line) per un totale di euro 7000.

L’ammontare complessivo supera i 10.000 euro e pertanto l’azienda dovrà decidere al 1 luglio 2021 se identificarsi ai fini iva in ogni singolo paese Ue o iscriversi all’Oss.

Nel caso in cui la stessa impresa nel periodo 1.1.2021-30.6.21 non avesse posto in essere operazioni con l’estero o comunque la somma delle stesse fosse inferiore ai 10.000 euro questa non sarà tenuta ad identificarsi ai fini iva in ogni singolo paese Ue o iscriversi all’Oss.

L’azienda dovrà comunque tenere costantemente monitorato l’ammontare complessivo delle vendite suddette in quanto il superamento della soglia dei 10.000 euro in corso d’anno determinerà l’obbligo immediato di scelta tra identificazione ai fini iva nei paesi Ue o l’iscrizione all’OSS.

1° luglio 2021 nuovo sistema OSS

Lo sportello unico semplifica gli obblighi in materia di Iva per le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l’UE, consentendo loro di:

  • registrarsi elettronicamente ai fini Iva in un unico Stato membro per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in tutti gli altri 26 Stati membri, senza dovere aprire una posizione iva in nessuno degli stati Ue;
  • dichiarare l’Iva tramite un’unica dichiarazione elettronica OSS Iva ed effettuare un unico pagamento dell’imposta dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi,
  • collaborare con l’Amministrazione fiscale dello Stato membro nel quale sono registrati per l’OSS e in un’unica lingua, anche se le loro vendite avvengono in tutta l’UE.

Per accedere al nuovo regime opzionale OSS (One Stop Shop) è necessario registrarsi mediante le funzionalità presenti sul portale dell’Agenzia delle entrate, nell’area riservata, alla sezione “Regimi Iva mini One Stop Shop, One Stop Shop e Import One Stop Shop”.

Tale registrazione è già possibile dal 1° aprile 2021.

I soggetti iscritti al Moss alla data del 30 giugno 2021 saranno automaticamente registrati dal 1 luglio 2021 all’Oss. È opportuno sottolineare che, in quest’ultima ipotesi, il soggetto passivo sarà tenuto a utilizzare il regime speciale sia per le vendite a distanza, sia per le eventuali prestazioni di servizi transfrontaliere rese a privati.

Sull’argomento seguiranno ulteriori approfondimenti. I nostri uffici sono a disposizione per ogni chiarimento.

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