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Sorveglianza sanitaria e ruolo del medico competente

Il Protocollo del 6 Aprile afferma che la sorveglianza sanitaria rappresenta ‘una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio’.

Inoltre la sorveglianza sanitaria ‘deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste, a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, previa valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento, in coerenza con la circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 e con la circolare interministeriale del 4 settembre 2020’.

Anche la Guida ricorda che si conferma il ruolo del medico competente nel dover ‘collaborare con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19’.

Inoltre il medico competente, laddove presente:

  • “attua la sorveglianza sanitaria eccezionale (SSE) ai sensi dell’articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”, ai fini della ‘tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza’;
  • ‘in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l’adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella circolare del Ministero della salute dell’8 gennaio 2021’.

Si segnala poi che il medico competente è chiamato a collaborare con l’Autorità sanitaria, in particolare per l’identificazione degli eventuali ‘contatti stretti’ di un lavoratore riscontrato positivo al tampone, ‘al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena’.

Si ricorda che in merito ai ‘contatti stretti’, così come definiti dalla circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, n.18584, ‘è opportuno che la loro identificazione tenga conto delle misure di prevenzione e protezione individuate ed effettivamente attuate in azienda, ai fini del contenimento del rischio da SARS-CoV-2/COVID-19’.

La Guida ricorda che tra le casistiche indicate dalla circolare, “si prevede:

  • persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (ad es. stretta di mano);
  • persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
  • persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
  • persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad es. aula, sala riunioni, sala d’attesa, …) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei”.

Per informazioni in merito alla sorveglianza sanitaria contattare l’Ufficio Ambiente

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