L’INPS, con il Messaggio n.769 del 23.02.21 interviene ad integrazione di quanto precisato con la Circolare n. 28/2021 del 17.02.21, riguardo il requisito dimensionale dei datori di lavoro richiedenti l’Assegno ordinario al Fondo di integrazione salariale (FIS).
Inizialmente l’Istituto, con circolare n. 84/2020, aveva precisato che l’accesso all’assegno ordinario FIS dipendeva dal requisito dimensionale posseduto dal richiedente alla data di inizio della sospensione e, quindi, in caso di successive richieste, del requisito occupazionale posseduto dal datore di lavoro al momento della definizione della prima domanda.
Successivamente, con circolare n. 28/2021, in discontinuità con la prima circolare, l’Istituto ha modificato tale impostazione, ricordando che l’assegno ordinario viene concesso ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione.
A tal riguardo, l’Inps ha chiarito che tale ultima condizione riguarda esclusivamente le domande proposte da datori di lavoro che non hanno precedentemente richiesto l’accesso all’assegno ordinario ai sensi delle discipline introdotte dai D.L. n. 104/2020 e n. 137/2020.
Viceversa, per i datori di lavoro che hanno già richiesto l’accesso all’assegno ordinario ai sensi dei D.L. n. 104/2020 e n. 137/2020, ai fini della presentazione delle istanze di cui alla Legge n. 178/2020 rimangono valide le indicazioni fornite in precedenza, secondo cui per la valutazione delle richieste di assegno ordinario per periodi che presentino o meno soluzione di continuità, si potrà tenere conto del requisito occupazionale posseduto dal datore di lavoro al momento della definizione della prima domanda.