Dal 12 agosto 2026 entra nella fase operativa il nuovo Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, conosciuto come PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulation. La nuova disciplina interessa l’intero ciclo di vita degli imballaggi: progettazione, composizione, utilizzo, etichettatura, riutilizzo, prevenzione e gestione dei rifiuti.
La novità riguarda quindi non soltanto i produttori di packaging. Gli effetti possono coinvolgere anche imprese commerciali, distributori, importatori, operatori della ristorazione, attività di servizi, imprese che effettuano vendite online e aziende che utilizzano o immettono sul mercato prodotti imballati.
Quali sono i principali adempimenti?
Per le imprese, il primo passo è capire quale ruolo ricopre l’azienda nella filiera dell’imballaggio: produttore, importatore, distributore, utilizzatore professionale o soggetto che mette a disposizione sul mercato prodotti confezionati.
Da questa qualificazione dipendono gli obblighi applicabili. Le imprese, poi, sono chiamate a effettuare una ricognizione degli imballaggi utilizzati nelle proprie attività. Occorre, in particolare, verificare:
- quali imballaggi vengono acquistati e utilizzati;
- quali prodotti confezionati vengono importati o acquistati da altri Paesi;
- quali imballaggi vengono immessi per la prima volta sul mercato dell’UE;
- quali imballaggi vengono utilizzati per le vendite online o per le spedizioni;
- chi, nella catena di fornitura, assume la responsabilità degli obblighi di produttore.
Questo passaggio è particolarmente importante per le aziende che importano prodotti confezionati direttamente da Paesi UE o extra-UE, oppure commercializzano prodotti con proprio marchio.
Responsabilità estesa del produttore (EPR)
Il PPWR rafforza il principio della responsabilità estesa del produttore (EPR).
Il produttore è tenuto a farsi carico degli obblighi previsti per gli imballaggi che mette a disposizione per la prima volta sul territorio di uno Stato membro o che disimballa senza essere l’utilizzatore finale.
Il regolamento prevede inoltre che gli Stati membri istituiscano registri nazionali dei produttori e che gli operatori interessati provvedano alla registrazione negli Stati nei quali effettuano la prima messa a disposizione degli imballaggi.
E’ necessario sottolineare cheil nuovo quadro europeo non significa automaticamente che dal 12 agosto tutte le imprese italiane debbano effettuare una nuova registrazione con una procedura identica a quella degli altri Stati membri. Gli adempimenti nazionali dovranno essere coordinati con le disposizioni e gli strumenti attuativi italiani.
Per le imprese già soggette agli obblighi CONAI/EPR, è quindi opportuno verificare la propria posizione e seguire gli aggiornamenti ufficiali.
Attenzione ai PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti
Dal 12 agosto 2026 non possono essere immessi sul mercato imballaggi a contatto con alimenti che presentino concentrazioni di PFAS pari o superiori ai limiti stabiliti dall’articolo 5 del regolamento.
La Commissione europea ha chiarito che per gli imballaggi prodotti prima del 12 agosto 2026 non è previsto, per questa disposizione, un generale periodo di esaurimento delle scorte: quelli immessi sul mercato dopo tale data devono rispettare i nuovi limiti.
Questo aspetto interessa in particolare ristorazione, commercio alimentare, pubblici esercizi, distribuzione e imprese che utilizzano contenitori, vaschette, carte o altri materiali destinati al contatto con alimenti. È pertanto opportuno verificare con i fornitori la conformità dei materiali utilizzati.
Riciclabilità: un percorso che parte ora e si completa negli anni successivi
Il PPWR stabilisce il principio secondo cui tutti gli imballaggi immessi sul mercato devono essere riciclabili.
La Commissione ha chiarito che il requisito generale di riciclabilità si applica dal 12 agosto 2026, mentre le prescrizioni tecniche più dettagliate relative alla progettazione per il riciclo entreranno in applicazione secondo una tempistica successiva, collegata agli atti delegati europei.
Per le imprese significa iniziare a considerare la riciclabilità come un criterio di acquisto e di selezione dei fornitori.
Cosa devono fare subito le imprese
Alla luce dell’applicazione del PPWR, per le imprese è consigliabile verificare la propria posizione e gli obblighi rispetto al CONAI o nei confronti di Consorzi di filiera e di eventuali sistemi autonomi EPR.
Inoltre, è opportuno avviare un check-up interno degli imballaggi, che preveda:
- Mappatura degli imballaggi
- Individuazione del proprio ruolo (produttore, importatore, distributore o utilizzatore e se rientra negli obblighi EPR)
- Controllo dei fornitori
- Verifica degli imballaggi alimentari
- Controllo degli imballaggi utilizzati nelle spedizioni
Una normativa da affrontare con gradualità, ma senza rinvii
Il 12 agosto 2026 non rappresenta la scadenza unica entro la quale tutti gli imballaggi dovranno essere immediatamente sostituiti. Il PPWR introduce infatti un percorso pluriennale, con disposizioni che si applicano in date diverse: alcune sono già operative dal 12 agosto 2026, mentre altre riguardano il 2028, il 2030, il 2035 e gli anni successivi.
Per le imprese la priorità è quindi conoscere il proprio perimetro di responsabilità, verificare la filiera di approvvigionamento e prepararsi per tempo alle prossime scadenze.
Un’azione tempestiva consente inoltre di evitare che gli adeguamenti vengano affrontati soltanto quando i nuovi requisiti saranno pienamente operativi, con possibili ripercussioni su fornitori, assortimenti, packaging, logistica e costi.
Per approfondire
La Commissione europea ha pubblicato nel 2026 una specifica Guidance per accompagnare imprese e Stati membri nell’applicazione del PPWR, mentre CONAI ha predisposto una sezione dedicata al nuovo regolamento e ai relativi aggiornamenti e un’informativa al link di cui sotto:
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Ambiente al seguente numero 051.6487542 o tramite mail a ambiente@ascom.bo.it