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Prolungamento del contratto a termine in sostituzione per maternità/paternità: i chiarimenti Inps sull’incentivo per le aziende con meno di 20 dipendenti

L’Inps, con il messaggio n. 1343 del 21 aprile 2026, chiarisce i riflessi sul versante incentivi della novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 che incide sulla gestione dei contratti a tempo determinato in sostituzione di personale assente per maternità o paternità.

Come si ricorderà, da quest’anno è infatti possibile prolungare un contratto a termine in sostituzione anche dopo il rientro della lavoratrice o del lavoratore assente fino al compimento del primo anno di vita del bambino, prevedendo un periodo di affiancamento che consente alle imprese di gestire il passaggio di consegne e il riallineamento operativo. Il prolungamento può avvenire mediante una proroga, nel rispetto delle norme in materia di contratti a tempo determinato.

L’Inps chiarisce che per le aziende con meno di 20 dipendenti, lo sgravio contributivo del 50% previsto per le assunzioni a termine in sostituzione si applica non solo durante il periodo di congedo, ma anche per il successivo periodo di affiancamento, comunque entro l’anno di vita del figlio o entro un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento.  

Per ulteriori informazioni o chiarimenti contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali:
Tel. 0516487402; e-mail sindacale@ascom.bo.it

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