+39 051 64 87 411

Permesso di soggiorno per lavoratori extra UE: dal 4 giugno 2026 nuove regole per rilascio e rinnovo

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo n. 83/2026,  il 4 giugno 2026 è entrato in vigore il recepimento della Direttiva UE 2024/1233 in materia di permesso unico di soggiorno e lavoro per i cittadini stranieri.

Il provvedimento interviene sul Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998) e  introduce alcune novità che interessano direttamente lavoratori stranieri e datori di lavoro, con la finalità da un lato di semplificare le procedure di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno e dall’altro di ampliare le tutele per i lavoratori e garantire maggiore continuità occupazionale durante i tempi necessari al completamento delle procedure.

Tra le modifiche di maggiore interesse si segnalano:

– termine di 30 giorni per il rilascio del primo permesso

Viene introdotto un termine ordinatorio di 30 giorni per il rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro, con l’obiettivo di rendere più rapida la conclusione delle procedure amministrative.

– ampliamento dei termini per il rinnovo

La domanda di rinnovo del permesso di soggiorno potrà essere presentata:

  • fino a 90 giorni prima della scadenza del titolo;
  • entro 90 giorni successivi alla scadenza.

La nuova disciplina amplia quindi i termini precedentemente previsti, che consentivano la presentazione della domanda fino a 60 giorni prima e 60 giorni dopo la scadenza del permesso.

– nuovo permesso elettronico

Il nuovo documento elettronico recherà la dicitura “perm. unico lavoro” e conterrà informazioni aggiuntive relative:

  • ai diritti riconosciuti al lavoratore;
  • alle condizioni di lavoro applicabili;
  • alle tutele previste per i familiari.

L’obiettivo della riforma è favorire una maggiore trasparenza e conoscibilità dei diritti connessi al soggiorno e all’attività lavorativa.

Le categorie escluse dalla nuova disciplina

In conformità a quanto previsto dalla normativa europea, le nuove disposizioni sul permesso unico lavoro non si applicano a numerose categorie di cittadini stranieri che, pur essendo autorizzati a svolgere attività lavorativa, sono titolari di specifici permessi di soggiorno tra cui:

  • lavoratori autonomi;
  • titolari o richiedenti protezione temporanea;
  • soggiornanti per motivi di protezione sociale;
  • titolari di permesso per protezione speciale;
  • studenti, tirocinanti e ricercatori;
  • titolari di permesso per motivi di salute o cure mediche;
  • ministri di culto e soggiornanti per motivi religiosi;
  • dirigenti e personale altamente specializzato;
  • lavoratori distaccati nell’ambito di appalti transnazionali;
  • nomadi digitali e lavoratori da remoto altamente qualificati che operano per datori di lavoro esteri;
  • vittime di violenza domestica o di sfruttamento lavorativo e caporalato;
  • familiari di minori autorizzati al soggiorno per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore.

Il Decreto Legislativo non prevede provvedimenti attuativi, ma è probabile che vengano emanate circolari ministeriali o istruzioni operative per uniformare le procedure delle Questure e dello Sportello Unico per l’Immigrazione e garantire la corretta applicazione delle nuove disposizioni.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali:
Tel. 051.6487402, e-mail sindacale@ascom.bo.it.

Articoli correlati

Fatturazione Elettronica

Fatturazione Elettronica

La soluzione più completa per gestire la tua contabilità.

E-mail Dipendenti

E-mail Dipendenti

Gestisci la posta con la webmail di Ascom.

PEC Clienti

PEC Clienti

La Posta Certificata per i Clienti Ascom.