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Legge di conversione del Decreto “PNRR”: novità in materia di previdenza complementare e assegno unico universale

Il 21 aprile 2026 è entrata in vigore la legge n. 50 del 20 aprile 2026 di conversione del Decreto “PNRR” (D.L. 19/2026).

In fase di conversione sono state introdotte le seguenti modifiche in materia previdenziale.

Differimento al 31 ottobre 2026 dell’entrata in vigore della portabilità del contributo datoriale in caso di trasferimento della posizione individuale da un fondo negoziale ad un fondo aperto

Come si ricorderà, una delle novità previste in materia di previdenza complementare dalla L. 199/2025 (Legge di bilancio 2026), consiste nella conservazione del diritto al contributo datoriale previsto dalla contrattazione collettiva in caso di trasferimento della posizione individuale da un fondo negoziale ad un fondo aperto.

Tale novità, su cui Confcommercio ha espresso una valutazione negativa, entrerà in vigore il 31 ottobre 2026 anziché il 1° luglio 2026. Resta invece fissata al 1° luglio la data di entrata in vigore delle altre modifiche previste dalla Legge di bilancio relativamente al nuovo sistema di iscrizione obbligatoria alla previdenza complementare per i lavoratori di prima assunzione.

Entro la data del 31 ottobre la Covip adeguerà pertanto le istruzioni operative.

Modifiche al d.lgs. n. 230/2021 in materia di Assegno unico e universale

E’ stata estesa la platea dei beneficiari dell’Assegno unico e universale ai lavoratori degli Stati dell’UE non residenti in Italia che hanno un contratto di lavoro subordinato o di attività da lavoro autonomo con iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria secondo la legislazione italiana e a coloro che, in possesso dei requisiti previsti, hanno figli residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea fiscalmente a carico secondo la legislazione italiana.

Inoltre, è stato eliminato il requisito dei due anni di residenza in Italia o di essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato superiore a sei mesi.

Infine, l’erogazione viene parametrata all’effettiva durata della residenza, del domicilio o della prestazione di lavoro svolta in Italia. Per i lavoratori non residenti in Italia, la domanda deve essere presentata per la durata della prestazione lavorativa e, in ogni caso, è rinnovata annualmente a decorre dal 1° marzo di ciascun anno.

Per ogni ulteriore informazione contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali:
Tel. 051.6487402, e-mail sindacale@ascom.bo.it

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