L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 2 del 24 febbraio 2026 ha definito le modalità operative per l’applicazione dell’agevolazione fiscale introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, che consiste nell’applicazione di un imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con un’aliquota ridotta al 15% sulle somme corrisposte nel corso del periodo d’imposta 2026 a titolo di maggiorazione o indennità per il lavoro notturno, festivo (inclusi i giorni di riposo settimanale stabiliti dai contratti collettivi), per il lavoro organizzato in turni e le indennità di reperibilità (qualora legate a prestazioni in orario notturno, giorno festivo o di riposo settimanale).
L’agevolazione è riservata ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel periodo d’imposta 2025 hanno percepito redditi da lavoro dipendente di importo complessivo non superiore a 40.000 euro lordi.
Sono espressamente esclusi da questo beneficio i lavoratori impiegati nel comparto del turismo, negli stabilimenti termali e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Per queste categorie di lavoratori è infatti previsto uno specifico “trattamento integrativo speciale”.
L’imposta sostitutiva del 15% può essere applicata fino a un limite massimo di 1.500 euro lordi annui erogate nel periodo d’imposta 2026, fermo restando il rispetto del cosiddetto “principio di cassa allargato”, ovvero a titolo di spettanze che, seppur relative al 2026, saranno materialmente corrisposte entro il 12 gennaio 2027. Tale soglia funge da franchigia: le somme che eccedono questo importo sono soggette alla tassazione ordinaria.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’imposta sostitutiva si può applicare a:
- le maggiorazioni e indennità corrisposte dal datore di lavoro in relazione al lavoro notturno, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL);
- le maggiorazioni e indennità corrisposte per lavoro svolto nei giorni festivi e di riposo settimanale, come individuati dai CCNL, a prescindere dalla circostanza che il riposo settimanale coincida, o meno, con la domenica;
- le indennità e ulteriori emolumenti connessi per lavoro a turni (ai sensi all’articolo 1, comma 2, lettera f), del d.lgs. n. 66 del 2003) previste dai CCNL;
- le indennità di reperibilità previste dai CCNL in relazione alle tre tipologie di lavoro sopra elencate.
L’Agenzia delle Entrate evidenzia che sono, invece, escluse dall’ambito applicativo della disposizione le somme che – sebbene erogate a titolo di maggiorazione / indennità per le tipologie di lavoro notturno, festivo, in giorno di riposo settimanale, a turni – siano state definite da accordi territoriali e aziendali. Ciò significa, che nel caso in cui a livello provinciale sia stata stabilita una maggiorazione per il lavoro in giornata domenicale o di riposo settimanale più alta rispetto a quella prevista dal CCNL, l’imposta sostitutiva potrà essere applicata solo sulla quota della maggiorazione erogata relativa alla percentuale di maggiorazione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale.
Dalla misura sono escluse le seguenti voci retributive:
- le retribuzioni orarie relative a lavoro notturno, festivo, in giorno di riposo settimanale, a turni;
- le maggiorazioni per lavoro straordinario non notturno o non festivo;
- la retribuzione base, la tredicesima e la quattordicesima mensilità;
- le indennità per assenze protette (come malattia o maternità) e il trattamento di fine rapporto (TFR);
- i premi di risultato e le partecipazioni agli utili, che seguono regimi di tassazione agevolata differenti.
L’applicazione dell’imposta sostitutiva avviene in modo automatico da parte del datore di lavoro, che agisce come sostituto d’imposta. Il lavoratore conserva comunque la facoltà di rinunciare per iscritto all’agevolazione, preferendo la tassazione ordinaria.
Viene inoltre chiarito che, al fine di attestare il rispetto del limite reddituale di 40.000 euro lordi, il lavoratore che nel corso del 2025 ha avuto rapporti di lavoro con soggetti diversi dal datore di lavoro che in qualità di sostituto d’imposta applicherà l’imposta sostitutiva nel 2026 è tenuto a consegnare a quest’ultimo le certificazioni uniche (CU) relative a ciascun precedente rapporto di lavoro svolto nel 2025 o in alternativa a comunicare in forma scritta l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel periodo d’imposta 2025 tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000.
Infine, le somme soggette alla tassa del 15% devono essere comunque conteggiate nel calcolo del reddito complessivo per determinare il diritto al trattamento integrativo (ex bonus Renzi), garantendo che il lavoratore non subisca penalizzazioni nell’accesso a questa detrazione.
Ai fini del versamento dell’imposta sostitutiva il sostituto d’imposta dovrà utilizzare i codici tributo istituiti con risoluzione n. 2/E del 29 gennaio 2026.
Per maggiori informazioni o chiarimenti contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali (Tel. 051.6487402; e-mail sindacale@ascom.bo.it)