+39 051 64 87 411

Incentivi alle assunzioni nei settori strategici: le istruzioni operative Inps

L’Inps, con la circolare n. 147 del 27 novembre 2025, fornisce indicazioni per l’applicazione dell’esonero contributivo previsto dall’art. 21 del D.L. 60/2024 (“Decreto Coesione”) per i datori di lavoro under 35 che avviano una nuova attività imprenditoriale in settori ritenuti strategici per l’innovazione, la transizione digitale e quella ecologica. L’intervento mira a sostenere l’occupazione stabile e a incentivare l’avvio di imprese giovanili.

L’agevolazione si applica alle imprese che hanno avviato l’attività in uno dei settori individuati dal decreto attuativo. L’elenco, disponibile nell’Area Download, è allegato alla Circolare 147 ed è aggiornato con i codici ATECO 2025 e comprende attività industriali, energetiche, dei trasporti, del terziario avanzato e ICT, dei servizi professionali, della ricerca, della sanità.

Misura dell’incentivo

L’agevolazione consiste nell’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (restano dovuti premi e contributi INAIL), fino ad un massimale di 800 euro mensili, da riproporzionare per rapporti a tempo parziale e per mesi di lavoro non interi.

L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi, comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Ai fini della durata degli incentivi l’INPS tiene conto dei periodi prestati in precedenza verso lo stesso soggetto a titolo di lavoro subordinato o somministrato.

Essendo aiuto di Stato selettivo, la misura è soggetta ai limiti e condizioni del Reg. (UE) n. 651/2014 (art. 22 sugli aiuti all’avviamento).

Datori di lavoro beneficiari

Possono accedere all’incentivo i datori di lavoro che rispettano le seguenti condizioni:

  • avere avviato in qualità di titolare o socio tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 dell’attività rientrante nell’elenco di cui all’Allegato I della Circolare Inps 147/2025;
  • essere disoccupati ed avere un’età inferiore a 35 anni al momento dell’avvio;
  • appartenenza alla categoria delle piccole imprese secondo la disciplina UE (meno di 50 occupati e fatturato e/o totale di bilancio ≤ € 10 milioni);
  • assenza di aiuti dichiarati illegittimi non rimborsati.
Rapporti di lavoro agevolabili

L’incentivo spetta per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche part-time) di lavoratori di età inferiore a 35 anni al momento dell’assunzione effettuate, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, in incremento occupazionale netto del numero di dipendenti calcolati in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.); ai fini della valutazione dell’incremento occupazione la circolare precisa che, come stabilito dalla giurisprudenza comunitaria, “si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro–anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro anno dell’anno successivo all’assunzione”..

Sono invece escluse le assunzioni con contratto di lavoro domestico, di apprendistato e intermittente, nonché le trasformazioni di rapporti a tempo determinato già in essere.

Requisiti normativi generali

La fruizione dell’esonero è subordinata ai consueti requisiti di legittimità previsti dalla normativa in materia di incentivi all’occupazione, pertanto, l’assunzione:

  • non deve essere effettuata in virtù di un obbligo di legge;
  • non deve violare diritti di precedenza di riassunzione;
  • non può avvenire in presenza di sospensioni legate a crisi aziendali,
  • non può riguardare lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti da soggetti con assetti proprietari coincidenti (ovvero in rapporto di collegamento/controllo).

L’invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie comporta la perdita della parte di incentivo per il periodo di ritardo.

Inoltre, devono essere rispettati gli obblighi previsti dall’art. 1, comma 1175 e dalla L. 296/2006: DURC regolare, assenza di violazioni delle norme in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, applicazione della contrattazione collettiva siglata dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Incumulabilità con altri esoneri contributivi

La misura non è cumulabile con altri esoneri contributivi, fatta salva la compatibilità con le agevolazioni che non incidono sulla contribuzione datoriale. A titolo esemplificativo, la circolare precisa che questo esonero contributivo non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi o prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, ai sensi della L. 92/2012, né con l’incentivo previsto per l’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all’articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012 pari, al 20% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento. Inoltre, per il periodo di applicazione dell’esonero, non è possibile godere, per i medesimi lavoratori, della c.d. “Decontribuzione Sud”, disciplinata da ultimo, dalla Legge di Bilancio 2025. Infine, considerata l’entità dell’esonero in trattazione, pari al 100% della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro, non è cumulabile con l’incentivo previsto per l’assunzione di lavoratori disabili di cui all’articolo 13 della L. 68/1999.

Termini e modalità di accesso

La domanda contenente tutte le informazioni sull’impresa, sul soggetto che ha avviato l’attività e sul lavoratore da assumere deve essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso il Portale delle Agevolazioni dell’Inps, nella sezione dedicata all’incentivo introdotto dal Decreto Coesione.

Una volta che l’Inps ha verificato il rispetto dei requisiti, dello status di disoccupazione, delle condizioni UE e la disponibilità delle risorse, dà comunicazione dell’esito della verifica con indicazione dell’importo massimo fruibile.

Nei casi di domanda presentata prima dell’assunzione, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere la comunicazione di instaurazione del rapporto entro 10 giorni dalla comunicazione da parte dell’Inps di accantonamento delle risorse.

L’agevolazione si fruisce mediante conguaglio mensile nel flusso Uniemens, utilizzando l’apposito codice causale messo a disposizione dall’Istituto.

Per ogni ulteriore informazione o precisazione contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali:
Tel. 051.6487402, e-mail: sindacale@ascom.bo.it

Trovi l'allegato nella sezione Download

Articoli correlati

Fatturazione Elettronica

Fatturazione Elettronica

La soluzione più completa per gestire la tua contabilità.

E-mail Dipendenti

E-mail Dipendenti

Gestisci la posta con la webmail di Ascom.

PEC Clienti

PEC Clienti

La Posta Certificata per i Clienti Ascom.