Confcommercio Emilia Romagna e le organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori Filcams, Fisascat e Uiltucs hanno esteso fino a febbraio 2026 il periodo di validità dell’Accordo regionale sulla detassazione dei premi di risultato.
Le aziende associate al sistema di rappresentanza Confcommercio nel territorio regionale che applicano integralmente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Terziario Distribuzione Servizi o del Turismo Federalberghi, dei Pubblici Esercizi F.I.P.E. o un C.C.N.L. siglato da CGIL, CISL e UIL, che aderiscono all’Accordo Regionale possono detassare i premi di risultato fino a 3.000 Euro di importo.
Si evidenzia che la Legge di bilancio 2025 ha prorogato per il triennio 2025 – 2027 la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’Irpef applicabile sui premi di risultato in luogo dell’aliquota marginale dell’Irpef, ferma restando la contribuzione previdenziale.
Si segnala che l’Accordo Regionale prevede che i premi detassabili devono essere legati al raggiungimento, nell’arco di un periodo di riferimento della durata di almeno quattro mesi, di obiettivi di incremento della produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, verificabili e misurabili (rispetto al periodo immediatamente precedente di pari durata) mediante almeno uno degli indicatori previsti dall’accordo regionale.
Possono beneficiare della detassazione i dipendenti di aziende con sede legale in Emilia Romagna, anche se occupati presso unità operative fuori regione, ed i dipendenti di aziende con sede in altre regioni che operano in Emilia Romagna, con redditi da lavoro dipendente relativi all’anno precedente non superiore ad 80.000 Euro.
Le aziende possono prevedere che i lavoratori optino, in alternativa all’erogazione in denaro del premio, per il riconoscimento del premio sotto forma di welfare aziendale, ovvero prestazioni e servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria; in questo caso il valore del premio “welfarizzato” beneficia dell’esenzione totale, sia da tassazione che da contribuzione.
Per ogni ulteriore chiarimento o informazione sulla detassazione e sulle modalità di adesione all’Accordo contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali (Tel. 051.6487402; e-mail sindacale@ascom.bo.it)