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Maggiorazione ammortamento fabbricati strumentali utilizzati nel commercio al dettaglio

La legge di Bilancio 2023 ha previsto un’incremento al 6% (rispetto al 3% applicato in via prevalente) del coefficiente fiscale di ammortamento degli immobili utilizzati dalle imprese operanti nel commercio al dettaglio

In data 22/03/2023, l’Agenzia delle Entrate ha dettato le procedure operative relative all’applicazione dell’agevolazione.

La maggiorazione del coefficiente fiscale di ammortamento può essere applicata:

  • ai fabbricati strumentali delle attività del commercio al dettaglio individuate da determinati codici ATECO;
  • utilizzati per l’esercizio delle imprese operanti nei settori indicati;
  • nei limiti della quota di ammortamento ad essi attribuibile per le medesime attività;
  • purché entrati in funzione entro la fine del periodo d’imposta in corso al 31/12/2023.

Sono esclusi dall’agevolazione i fabbricati:

  • concessi in locazione, leasing o contratti assimilabili
  • con coefficiente di ammortamento uguale o superiore al 6%.

La maggiorazione si applica:

  • per il periodo di imposta in corso al 31/12/2023;
  • e per i successivi 4 periodi di imposta.

Quindi per le imprese con esercizio “solare” si tratta dei periodi dal 2023 al 2027.

I codici Ateco delle attività rilevanti ai fini della suddetta agevolazione sono i seguenti:

  • 47.11.10 Ipermercati
  • 47.11.20 Supermercati
  • 47.11.30 Discount di alimentari
  • 47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • 47.11.50 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • 47.19.10 Grandi magazzini
  • 47.19.20 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • 47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
  • 47.21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati
  • 47.22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati
  • 47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati
  • 47.24 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati
  • 47.25 Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati
  • 47.26 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati
  • 47.29 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati.

L’Agenzia ha chiarito che la prevalenza delle attività effettivamente svolte si determina mediante il rapporto tra l’ammontare dei ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività precedentemente indicate rispetto al totale dei ricavi del conto economico.

Ad esempio nel caso di un’impresa che svolga due attività:

  • una con Codice Ateco 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati) con  volume d’affari di €. 100.000
  • un’altra attività non rientrante tra quelle “rilevanti” con un volume d’affari pari a €. 120.000

poiché il  volume d’affari dell’attività non rientrante tra quelle “rilevanti” è maggiore rispetto a quello dell’attività 47.26 la maggiorazione non sarà applicabile.

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