E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2022 che stabilisce il numero massimo di ingressi in Italia di lavoratori non comunitari fino al 31 dicembre 2023.
Il decreto prevede complessivamente 82.705 ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale, non stagionale e di lavoro autonomo, così ripartiti.
38.705 ingressi per motivi di lavoro non stagionale e di lavoro autonomo
- 30.105 ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori turistico-alberghiero, autotrasporto, edilizia, meccanica, telecomunicazioni, alimentare e cantieristica navale per cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria:
- 24.105 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
- 6.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell’anno 2023 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.
- 6.600 conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato:
- 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale. Per i casi di conversione di un permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato (Modello VB), come già disposto dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16.12.2016, si ricorda che è possibile convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato solo dopo almeno tre mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale ed in presenza dei requisiti per l’assunzione con un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
- 2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale
- 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea
- 400 conversioni in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
- 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
- 30 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
- 500 ingressi per lavoro autonomo (imprenditori, liberi professionisti, titolari di cariche societarie, artisti di chiara fama, cittadini stranieri che intendono costituire start up innovative).
- 1.000 ingressi di cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine.
- 100 ingressi di lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela
44.000 ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori turistico-alberghiero e agricoltura
Tali ingressi (da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) riguardano i cittadini di: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina, e sono così suddivisi:
- 22.000 per il settore turistico-alberghiero;
- 22.000 per il settore agricoltura.
Procedura
Il datore di lavoro, prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro per i lavoratori non stagionali o non formati all’estero, è tenuto a verificare presso il Centro per l’Impiego competente che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili per il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all’estero.
Tale verifica va effettuata attraverso l’invio di una richiesta di personale al Centro per l’Impiego, attraverso il modulo predisposto da Anpal.
Alla richiesta di nulla osta, pertanto si potrà procedere solo se:
a) il Centro per l’impiego non risponde alla richiesta presentata, entro quindici giorni lavorativi dalla data della domanda;
b) il lavoratore segnalato dal centro per l’impiego non è per il datore di lavoro idoneo al lavoro offerto;
c) il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.
Lo svolgimento della suddetta verifica dovrà risultare da un’autocertificazione che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.
Asseverazione dei requisiti
Le verifiche relative agli ingressi per lavoro subordinato, anche stagionale, in precedenza di competenza degli Ispettorati del lavoro sono affidate, in via esclusiva a specifiche categorie: organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato, consulenti del lavoro, avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti ai relativi albi professionali. In caso di esito positivo di dette verifiche gli stessi rilasceranno apposita asseverazione, che sarà allegata all’istanza di nulla osta al lavoro.
L’asseverazione consiste nella dichiarazione di avere verificato che il soggetto richiedente l’ingresso in Italia di lavoratori stranieri soddisfa requisiti patrimoniali, economici-finanziari e di fatturato oltre a requisiti di regolarità contributiva e di rispetto delle norme in materia di lavoro.
Si precisa che relativamente alle capacità patrimoniali ed economico-finanziarie del datore di lavoro è richiesto per ciascun lavoratore che si intende assumere un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio di esercizio.
Compilazione e presentazione delle istanze con Click Day
Fino al 22 marzo 2023 è disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it.
E’ previsto un click day per la presentazione delle istanze che dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche a partire dalle ore 9,00 del 27 marzo 2023.
Tutte le domande potranno essere presentate fino a concorrenza delle quote previste dal dPCM 29 dicembre 2022, o comunque, fino al 31 dicembre 2023.
Trascorsi trenta giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse ragioni ostative, il nulla sarà rilasciato automaticamente ed inviato – in via telematica – anche alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine del lavoratore che, entro venti giorni dalla relativa domanda, rilasceranno il visto di ingresso.
Si segnala che Confcommercio Ascom Bologna è titolata a rilasciare l’asseverazione da allegare alle domande e svolge assistenza a favore dei propri associati nella compilazione e presentazione delle richieste di ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato.
Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali al numero 051.6487402, e-mail sindacale@ascom.bo.it.