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Ridotta al 5% l’aliquota IVA su oggetti d’arte, da collezione e di antiquariato: novità operative dal 1° luglio 2025

Con la pubblicazione del DL 30/06/2025, n. 95 (cd. “Omnibus”), è entrata in vigore, a partire dal 1° luglio 2025, una rilevante modifica in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), destinata a incidere sul settore del commercio di beni culturali e d’interesse storico-artistico.

In particolare, l’art. 9 ha introdotto una nuova aliquota ridotta al 5% (in luogo del 10%) da applicarsi alla cessione degli oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione come individuati nelle lett. a), b) e c) della Tabella allegata al DL n. 41/1995.

Il provvedimento specifica espressamente che la nuova aliquota ridotta al 5% si applica esclusivamente ai beni classificabili come:

  • oggetti d’arte;
  • oggetti da collezione;
  • oggetti di antiquariato;

come definiti nella tabella allegata al D.L. 41/1995, secondo i seguenti criteri:

a) Oggetti d’arte: comprendono:

  • quadri, collages, pitture e disegni eseguiti a mano dall’artista, esclusi disegni tecnici e oggetti decorati;
  • incisioni, stampe e litografie originali, tirate da matrici lavorate manualmente;
  • sculture e opere statuarie originali, comprese le fusioni limitate a otto esemplari;
  • arazzi e tappeti murali eseguiti a mano, se non prodotti in più di otto esemplari;
  • esemplari unici di ceramica, firmati dall’artista;
  • smalti su rame numerati e firmati, entro otto esemplari;
  • fotografie artistiche, firmate e numerate entro trenta esemplari, qualunque sia il formato o il supporto.

b) Oggetti da collezione: rientrano in questa categoria:

  • francobolli, marche, buste primo giorno, e interi postali, anche non obliterati, privi di validità legale;
  • collezioni zoologiche, botaniche, mineralogiche, anatomiche o esemplari di interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico.

c) Oggetti di antiquariato: sono considerati tali i beni diversi dagli oggetti d’arte e da collezione, che abbiano più di cento anni di età. Rientrano nella voce NC 9706 00 00 della nomenclatura combinata doganale.

Condizione essenziale: esclusione del regime del margine

Un punto cruciale per l’applicazione della nuova aliquota è l’espressa esclusione del regime speciale del margine, disciplinato dallo stesso D.L. 41/1995. Pertanto, l’aliquota del 5% si applica unicamente alle operazioni in cui:

  • il cedente non è un rivenditore abituale;
  • non si ricorre al regime forfetario previsto per i beni usati, oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione.

Di conseguenza, i soggetti che operano sotto il regime del margine continuano ad applicare l’IVA calcolata sull’utile lordo, secondo le regole ordinarie, senza godere della riduzione dell’aliquota.

Aggiornamento della TARIC e codici NC di riferimento

L’aggiornamento della banca dati TARIC (Tariffa Integrata Comunitaria) è stato attivato con decorrenza 1° luglio 2025, mediante il sistema CADD Q130, per consentire l’allineamento automatico delle voci doganali coinvolte nella misura.

I codici NC rilevanti per l’identificazione dei beni assoggettati all’aliquota del 5% sono i seguenti:

  • 9701: quadri, pitture, collages, disegni eseguiti a mano;
  • 9702 00 00: incisioni e stampe originali;
  • 9703 00 00: opere scultoree;
  • 5805 00 00 e 6304 00 00: arazzi e tappeti murali;
  • 9704 00 00: francobolli, marche e articoli affini;
  • 9705 00 00: oggetti di collezione scientifica e storica;
  • 9706 00 00: oggetti di antiquariato con oltre 100 anni di età.

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