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Contribuzione ammortizzatori sociali dall’1/1/2022: le istruzioni Inps per il versamento

L’INPS, con circolare n. 76 del 30/6/2022 e il messaggio n. 2637 del 1/7/2022 (che rettifica alcuni punti della circolare n. 76/2022), fornisce le indicazioni relative all’ambito di applicazione degli ammortizzatori sociali a seguito delle modifiche del D. Lgs. n. 148/2015 apportate dalla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) con effetto dal 1/1/2022 e le istruzioni operative al versamento a decorrere dal mese di luglio 2022 dei contributi correnti e dei periodi pregressi riferiti al semestre gennaio/giugno 2022.

Cassa integrazione straordinaria (C.I.G.S.)

A seguito della riforma degli ammortizzatori sociali, dal 1° gennaio 2022 l’ambito di applicazione della C.I.G.S. è stato esteso ai datori di lavoro destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (F.I.S.) che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.

I datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della C.I.G.S. sono tenuti al versamento della relativa contribuzione, che nella misura ordinaria è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile previdenziale (di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,30% a carico del lavoratore).

Per il solo anno 2022 a favore dei nuovi destinatari della C.I.G.S. è prevista un’aliquota ridotta pari allo 0,27% (di cui lo 0,18% a carico del datore di lavoro e lo 0,09% a carico del lavoratore) dell’imponibile contributivo.

L’Inps precisa che per le aziende (individuate in base al codice fiscale) con più matricole INPS in ambito CIGO e FIS singolarmente al di sotto dei 15 dipendenti,va effettuata la sommatoria dei dipendenti delle diverse matricole ai fini del raggiungimento del requisito dimensionale semestrale più 15 dipendenti.

Per il 2022 si devono sommare anche i dipendenti delle matricole relative ad attività che rientrano nell’ambito dei Fondi di Solidarietà Bilaterali che prevedono soglie dimensionali di accesso (come ad esempio il Fondo per le attività professionali che prevede una media semestrale superiore a tre dipendenti).

Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.)

A decorrere dal 1/1/2022 il F.I.S. tutela i dipendenti dei datori di lavoro che occupano almeno un dipendente non destinatari della C.I.G.O. e non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi e territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige.

Per l’anno 2022 sono previste le seguenti aliquote ridotte della contribuzione per il F.I.S. (di cui 2/3  a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico lavoratore) a seconda della media di dipendenti nel semestre:

  • 0,15%, se non superiore a 5 dipendenti;
  • 0,55% se tra più di 5 e fino a 15 dipendenti;
  • 0,69% se superiore a 15 dipendenti;
  • 0,24% se superiore a 50 dipendenti e appartenenti al settore commercio o agenzie viaggi (già soggetti alla CIGS prima del 2022).

Dal 2023 si applicheranno le aliquote di contribuzione al F.I.S. a regime che, in funzione delle media semestrale dei dipendenti saranno pari a:

  • 0,50% se non superiore a 5 dipendenti;
  • 0,80% se superiore a 5 dipendenti.

Le suddette aliquote saranno per i 2/3 a carico del datore di lavoro e per 1/3 a carico dei lavoratori.

Si evidenzia che le aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, così come le imprese della ristorazione e del settore alberghiero con una media semestrale superiore a 15 dipendenti, dal 2022 sono tenute al versamento dei contributi sia per il F.I.S., sia per la C.I.G.S.

Fondi di Solidarietà Bilaterali

La riforma prevede che entro il 31/12/2022 i Fondi di Solidarietà Bilaterali che prevedono soglie minime dimensionali debbano adeguarsi al fine estendere l’ambito di applicazione ai datori di lavoro con almeno un dipendente.

Fino al suddetto adeguamento i datori di lavoro che hanno un numero di dipendenti inferiore alla soglia prevista dal fondo sono tenuti a versare la contribuzione al F.I.S.

Termine versamento contributi

A decorrere dal periodo di competenza “luglio 2022” i datori di lavoro sono tenuti al versamento della contribuzione dovuta in base alle dimensioni.

I mesi pregressi da gennaio 2022 a giugno 2022 potranno essere sistemati esclusivamente nelle denunce contributive (UniEmens) di competenza luglio, agosto, settembre 2022.

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