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Licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese: la corte costituzionale amplia le tutele applicabili in funzione dell’anzianità

La Corte costituzionale con la sentenza n. 174 del 22 ottobre 2026 interviene nuovamente sulle norme che regolano le tutele dei lavoratori in caso di licenziamento illegittimo di un dipendente assunto prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 23/2015 (ovvero prima del 7 marzo 2015) da parte dei datori di lavoro con un numero di dipendenti non superiore a 15, sia nell’unità aziendale, sia nel Comune in cui era occupato il lavoratore licenziato e sia complessivamente nell’intero territorio dello stato italiano.

Nei confronti dei lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 in caso di licenziamento illegittimo si applica l’articolo 8 della L. 604/1966, che prevedeva il riconoscimento di un’indennità risarcitoria da un minimo di 2,5 mensilità ad un massimo di 6 mensilità, con la possibilità di elevazione da parte del giudice del numero delle mensilità nel caso in cui il lavoratore licenziato abbia un’anzianità aziendale superiore a 10 anni:

  • fino a 10 mensilità per chi ha più di 10 anni di anzianità;
  • fino a 14 mensilità per chi ha più di 20 anni di anzianità;

qualora il datore di lavoro avesse un numero di dipendenti nell’unità aziendale o nel Comune in cui era occupato il lavoratore licenziato non superiore a 15 dipendenti e nell’intero territorio dello stato italiano superiore a 15 ma non superiore a 60 dipendenti.

La Corte Costituzionale, ritenendo che l’ampiezza della misura minima e massima da 2,5 a 6 mensilità dell’indennità risarcitoria fosse troppo ristretta per consentire al giudice di modularne adeguatamente l’entità secondo un principio di personalizzazione del risarcimento, ha rimosso il limite dimensionale previsto dalla L. 604/1966 ai fini della possibilità di estendere la misura massima dell’indennità a 10 o a 14 mensilità per i dipendenti rispettivamente con più di 10 o più di 20 anni di anzianità.

Il risultato dell’intervento della Corte Costituzionale è che i datori di lavoro con un numero di dipendenti complessivamente non superiore a 15 dipendenti, in caso di sentenza di illegittima di un licenziamento possano essere condannati dal giudice al riconoscimento di un’indennità risarcitoria da un minimo di 2,5 mensilità ad un massimo di 10 o di 14 mensilità in funzione dell’anzianità aziendale del lavoratore licenziato.

In considerazione del fatto che la norma riguarda i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, quindi con più di 10 anni di anzianità aziendale, non potendo più applicarsi il limite massimo di 6 mesi previsto per i dipendenti con un’anzianità non superiore a 10 anni, sostanzialmente per tutti i licenziamenti comminati d’ora in poi dalle piccole aziende la forbice dell’indennità risarcitoria in caso di sentenza di illegittimità del licenziamento va da un minimo di 2,5 ad un massimo di 10 o di 14 mensilità.

Si sottolinea che ciò non significa un aumento automatico dell’indennità risarcitoria rispetto al precedente limite massimo di 6 mensilità, ma che sulla base di una serie di fattori – tra cui il comportamento delle parti – il giudice potrà definire un numero di mensilità entro i più ampi limiti massimi sopra indicati.

Si evidenzia che in caso di sentenza di nullità del licenziamento non si applicano le tutele di carattere economico ma trova applicazione la reintegrazione nel posto di lavoro, con riconoscimento delle retribuzioni dovute dalla data del licenziamento alla data della sentenza a prescindere dalle dimensioni occupazionali del datore di lavoro.  

Alla luce degli effetti della sentenza in commento, per le piccole e piccolissime aziende diventa ancora più importante verificare preventivamente con estrema attenzione la sussistenza delle ragioni di carattere oggettivo, connesse all’andamento dell’attività e alla sua organizzazione, o soggettivo/disciplinare, relative a violazioni delle norme di condotta che giustificano il recesso.

Per ogni chiarimento o ulteriore informazione contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali:
tel. 051.6487402 – e-mail sindacale@ascom.bo.it

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