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Indennità 200 euro per la crisi energetica Ucraina anche a collaboratori coordinati continuativi, lavoratori occasionali, incaricati delle vendite a domicilio

Come noto il Governo nell’ambito quadro delle misure urgenti adottate in materia di politiche energetiche nazionali, oltre che ai lavoratori dipendenti e pensionati, riconosce tramite INPS il bonus 200 euro anche ad altre categorie di lavoratori autonomi: collaboratori coordinati continuativi, lavoratori autonomi occasionali, lavorati incaricati di vendite a domicilio. La prestazione spetta se non è già stata erogata ad altro titolo es lavoro dipendente, pensione.

La prestazione viene erogata a domanda dell’interessato la circolare INPS n. 73 del 24 giugno fornisce  le relative istruzioni per i seguenti casi:

  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, i cui contratti sono attivi alla data del 18 maggio 2022 e iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, qualora da tali rapporti derivi un reddito non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021. I soggetti non devono essere   iscritti  ad  altre   forme   previdenziali obbligatorie. L’una tantum sarà riconosciuta a titolo provvisorio, in quanto oggetto di successiva verifica il cui esito sarà pubblicato nella funzione dedicata on line (“Verifiche Bonus Decreto Aiuti 2022”) disponibile nella sezione personale “My Inps”;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile. Per tali contratti deve risultare, per il 2021, l’accredito di almeno un contributo mensile e i lavoratori devono essere già iscritti alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

  •  incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 con reddito nell’anno 2021, derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data del 18 maggio 2022 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Presentazione della domanda:

Per ricevere la prestazione per la categoria di appartenenza,  questi soggetti dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell’Istituto.

La domanda  può essere presentata dai lavoratori interessati a partire dal 20 giugno 2022 fino al 31 ottobre 2022.

La domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

Le credenziali di accesso ai servizi per la presentazione delle domande delle indennità sopra descritte sono le seguenti:

  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: 50&Più Enasco
Tel  051.6487530/548 – enasco.bo@enasco.it

Circolare INPS n. 73  Sezione II

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