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Quale lavoro agile per le aziende dopo la fine dell’emergenza sanitaria?

Come noto, il 31 agosto cesserà la disciplina dello smart working semplificato.

Dal 1° settembre si dovrà dunque applicare la normativa ordinaria sul lavoro agile, Legge 81/2017 (artt. 18-24), che prevede la sottoscrizione di un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore sulle condizioni e sulle modalità di svolgimento del rapporto, da definire in base alle esigenze aziendali e del lavoratore.

In particolare la legge n. 81/2017 prevede che l’accordo contenga i seguenti elementi che potranno essere declinati nell’ambito dei rinnovi dei contratti collettivi di lavoro:

  • la durata dell’accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato; è importante segnalare che solo in presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato;

  • l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;

  • i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;

  • gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi;

  • gli strumenti di lavoro;

  • i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;

  • le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dall’art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300 sui controlli a distanza, sia dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

  • l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;

  • le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.

E’ quindi opportuno che le aziende procedano ad una riflessione complessiva sul tema per gestire al meglio la transizione verso una forma strutturata di lavoro, che può comportare modifiche all’assetto organizzativo aziendale capaci di valorizzare l’alternanza della prestazione all’interno e all’esterno dell’azienda.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Sindacale scrivendo a:  sindacale@ascom.bo.it

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