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Contributo a fondo perduto per il commercio al dettaglio: le domande dal 3 maggio 2022

Le domande potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 3 maggio e fino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022.

Sintesi del contributo a fondo perduto per il commercio al dettaglio

Norma di riferimento

Articolo 2 Dl 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter) e Decreto Mise 24 marzo 2022.
La concessione dell’aiuto in esame è stata autorizzata dalla Commissione Ue (Comunicato stampa 25 marzo 2022).

Ambito soggettivo

AIl Cfp spetta alle imprese esercenti – in via prevalente – specifiche attività di commercio al dettaglio, le quali sono state colpite dall’emergenza Covid-19.
La platea di beneficiari è definita sulla base di specifici codici Ateco:

Codici AtecoContenuto
47.19 Grandi magazzini, commercio al dettaglio di computer, elettronica, elettrodomestici (in esercizi non specializzati), vari prodotti non alimentari
47.30Carburante per autotrazione
47.43Apparecchi audio e video in esercizi specializzati
47.5Arredamento, mobili per la casa, articoli per l’illuminazione, tessuti, biancheria per la casa, macchine per cucire per uso domestico, ferramenta, vernici, materiale elettrico e termoidraulico, articoli igienico-sanitari, materiali da costruzione, piastrelle, macchine e prodotti per l’agricoltura e il giardinaggio, tende, tappeti, carta da parati, moquette, elettrodomestici in esercizi specializzati, sistemi di sicurezza, strumenti musicali
47.6Libri, giornali, riviste, articoli di cartoleria, registrazioni musicali, articoli sportivi, biciclette, natanti e accessori, giochi (anche elettronici)
47.71Confezioni per adulti, per bambini, per neonati, biancheria personale, camicie, pellicce e abbigliamento in pelle, cravatte, cappelli, ombrelli, guanti
47.72Calzature e accessori, articoli di pelletteria e da viaggio
47.75Erboristerie, articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
47.76Fiori e piante, piccoli animali domestici
47.77Orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78Mobili per ufficio, materiale per ottica e fotografia, oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte), oggetti d’artigianato, arredi sacri ed articoli religiosi, articoli da regalo e per fumatori, bomboniere, bigiotteria, combustibile per uso domestico e per riscaldamento, armi e munizioni, articoli militari, saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura, filatelia, numismatica e articoli da collezionismo, articoli funerari e cimiteriali
47.79Libri di seconda mano, mobili usati e oggetti di antiquariato, indumenti e altri oggetti usati
47.82Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento, calzature e pelletterie
47.89Commercio al dettaglio ambulante di: fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti attrezzature per il giardinaggio, macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura, profumi e cosmetici, saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso, bigiotteria arredamenti per giardino, mobili, tappeti e stuoie, articoli casalinghi, elettrodomestici, materiale elettrico
47.99Prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) ovvero per mezzo di distributori automatici

Requisiti dimensionali

L’agevolazione in esame spetta a condizione che il richiedente rispetti i seguenti parametri dimensionali:

  1. i ricavi del periodo d’imposta 2019 non devono essere stati superiori a 2 milioni di euro;
  2. il fatturato del periodo d’imposta 2021 dev’essere stato inferiore di almeno il 30% rispetto al fatturato del 2019.

Altri requisiti

Il soggetto beneficiario dell’agevolazione deve possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

  • avere la sede legale ovvero operativa in Italia e risultare regolarmente costituita, iscritta come attiva al Registro Imprese per una delle attività sopra evidenziate ed individuate sulla base dei codici Ateco;
  • non essere in liquidazione volontaria ovvero sottoposta a procedura concorsuale con finalità liquidatorie;
  • non essere già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, secondo la definizione ai sensi dell’articolo 2, punto 18, Regolamento Ue 651/2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato;
  • non essere destinataria di sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), Dlgs 8 giugno 2001, n. 231.

Ammontare del contributo

Al beneficiario spetta un contributo determinato applicando una percentuale (60%, 50% o 40% variabile a seconda dell’ammontare dei ricavi 2019) alla differenza degli  ammontari  medi mensili dei ricavi 2021 e 2019. Anche ai fini dell’individuazione della fascia di ricavi 2019 si fa riferimento ai ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir.
La percentuale da applicare a detta differenza è individuata sulla base della tabella che segue:

Ricavi 2019Percentuale di contributo spettante
Fino a 400.000 euro60%
Oltre 400.000 euro e fino
a 1 milione di euro
50%
Oltre 1 milione di euro e fino
a 2 milioni di euro
40%

Risorse stanziate

Ammontano a 200 milioni di euro, per cui qualora le stesse risultassero insufficienti a soddisfare tutte le richieste ammissibili, il contributo effettivamente spettante verrà ridotto proporzionalmente.
Il conteggio (ossia la ripartizione tra gli aventi diritto) verrà effettuato dopo la presentazione delle domande.

Istanza, erogazione e controlli

Il contributo è riconosciuto a fronte della presentazione al Mise di un’apposita domanda da inviare con modalità telematica. In sintesi:

Termini di presentazione della domanda

Dalle ore 12:00 del 3 maggio e fino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022.
Non si tratta di un click day
.

Modalità di presentazione della domanda

Procedura informatica che sarà resa disponibile sul sito web del Mise (www.mise.gov.it).
L’accesso alla predetta procedura informatica prevede l’identificazione/autenticazione tramite la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) ed è riservato ai rappresentanti legali del soggetto richiedente.
Questi ultimi possono conferire ad altro soggetto delegato la rappresentanza per la compilazione e la presentazione della domanda in esame.

Contenuto della domanda

Nella domanda, oltre al possesso dei requisiti di accesso all’agevolazione, va dichiarato:

  • il rispetto del limite massimo di aiuti consentito dalla predetta Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, considerando anche l’importo del contributo richiesto;
  • l’ammontare dei ricavi conseguiti nel 2019 e nel 2021;
  • l’ammontare medio mensile dei ricavi 2019 e 2021;
  • l’importo del contributo richiesto;
  • l’IBAN relativo al conto corrente intestato al soggetto richiedente, sul quale si chiede l’accreditamento dell’agevolazione.

Contributo superiore a 150.000 euro

Per le richieste di contributo di importo superiore a detta soglia va allegata l’autocertificazione per la verifica antimafia (articolo 3, comma 7, Decreto Mise 24 marzo 2022), sottoscritta con firma autografata e firmata digitalmente, allegando anche copia del documento d’identità. L’autocertificazione va resa utilizzando lo specifico schema in base al soggetto richiedente.

Pubblicità dei contributi

Il Mise:

  • effettuerà la registrazione dell’aiuto nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
  • adotterà un provvedimento cumulativo di concessione per tutti i soggetti beneficiari pubblicandolo sul proprio sito web. Tale pubblicazione assolve l’obbligo di comunicazione ai soggetti beneficiari;
  • erogherà l’importo del Cfp spettante accreditando il conto corrente indicato nella domanda.

I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicità e di trasparenza relativi alle erogazioni pubbliche di cui all’articolo 125, legge 124/2017, mediante indicazione in Nota integrativa (in alternativa mediante pubblicazione sul proprio sito Internet oppure sul portale dell’Associazione di categoria di appartenenza).

Attività di controllo

Il Mise, successivamente all’erogazione delle agevolazioni, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione significativo di beneficiari, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dagli stessi in sede di richiesta di agevolazione.

Nel caso di esito negativo dei controlli, il Ministero procede alla revoca delle agevolazioni. Il Ministero può effettuare accertamenti d’ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento amministrativo.

I nostri uffici sono a disposizione per informazioni e la predisposizione delle istanze.

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