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Mancato rifinanziamento della quarantena Covid-19 per il 2022

Come noto l’articolo 1, comma 26 del Decreto Cura Italia del 2020 equipara alla malattia (con corrispondente indennizzo economico) il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Per eventi di quarantena si intendono gli episodi di:

  • quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
  • permanenza domiciliare fiduciaria  con  sorveglianza  attiva  da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico.

Detta indennità economica, per gli eventi sopra indicati, era stata finanziata per tutto il 2021, dal Decreto Fisco Lavoro, DL 146/21, che la prevedeva fino al 31 dicembre 2021.

Dal 1° gennaio 2022, non è previsto alcun rifinanziamento e quindi i lavoratori in quarantena non percepiscono l’indennità INPS durante la quarantena.

Sempre dall’1 gennaio 2022 la gestione della stessa è stata modificata come segue dal Decreto Legge 229 del 30 dicembre 2021:

  • 10 giorni di quarantena, nel caso di contatti con soggetti positivi, per:
    • persone non vaccinate;
    • persone che hanno avuto contatti a rischio prima che siano trascorsi 14 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario, e cioè dalla ricezione della prima o della seconda dose (a seconda del numero di dosi previste dal vaccino)
  • 5 giorni di quarantena per:
    • lavoratori che hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni, e che hanno il Green pass valido;
  • Non sono soggetti a quarantena, ma solo ad auto sorveglianza, i lavoratori asintomatici che abbiano avuto un contatto a rischio:
    • dopo aver ricevuto la dose booster di vaccino;
    • entro 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale;
    • entro 120 giorni dalla guarigione dal Covid-19.

I lavoratori in auto sorveglianza potranno recarsi al lavoro, ma dovranno indossare la mascherina FFP2 per 10 giorni da quando hanno avuto il contatto a rischio, ed effettuare un tampone antigenico o molecolare alla comparsa dei primi sintomi del Covid.

Se sono asintomatici, al quinto giorno dall’esposizione potranno effettuare un tampone antigenico o molecolare.

Si ricorda che fino al 31 marzo 2022, è possibile beneficiare del congedo parentale SARS CoV-2 (previsto dal DL n. 146/2021) a favore dei lavoratori dipendenti, per figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

  • della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio,
  • dell’infezione da SARS CoV-2 del figlio,
  • della quarantena del figlio disposta dalla ASL, a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Per il periodo di congedo in esame, al lavoratore spetta un’indennità a carico INPS pari al 50% della retribuzione. Mentre in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, non è prevista la corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

DL 229.2021

Circolare del Ministero della Salute, prot n. 60136 del 30.12.21

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