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Legge di Bilancio 2022: principali novità fiscali

Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche

Per le aliquote Irpef (che da 5 diventano 4) è stata prevista la riduzione della seconda aliquota (che dal 27 passa al 25%) e della terza (che dal 38 passa al 35%).

In forza delle nuove previsioni la tassazione al 43% (aliquota massima) scatta inoltre per i redditi superiori a 50.000 euro (con abbassamento, quindi, della precedente soglia di 75.000 euro).

Scaglioni Irpef 2022Aliquota Irpef 2022
fino a 15.000 euro23 per cento
da 15.001 fino a 28.000 euro25 per cento
da 28.001 fino a 50.000 euro35 per cento
oltre 50.000 euro43 per cento

Sono state inoltre riviste le detrazioni d’imposta riconosciute per le varie tipologie di redditi conseguiti (redditi di lavoro dipendente, da pensione e autonomo) e la disciplina del “bonus 100 euro” riducendo la soglia di reddito sopra la quale l’agevolazione non spetta (da 28.000 euro prima previsti, a 15.000 euro).

Secondo le prime stime sembrerebbe che la Legge di Bilancio abbia favorito una riduzione dell’Irpef dovuta soprattutto per i contribuenti nella fascia di reddito 28.000-50.000 euro.

Esclusione da Irap per le persone fisiche

Sono esentati da Irap, dal periodo d’imposta 2022, i contribuenti persone fisiche che esercitano attività commerciali, nonché arti e professioni.

Modifiche alla disciplina del patent box

Il legislatore è tornato sulla disciplina del patent box, che oggi prevede, in luogo dell’esclusione dal reddito, una maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili del 110%.

L’ambito di applicazione dell’agevolazione  risulta ora limitato ai seguenti beni:

  • software protetto da copyright;
  • brevetti industriali;
  • disegni e modelli.

Disposizioni in materia di controllo e remunerazione del servizio nazionale della riscossione

L’Agenzia delle entrate-Riscossione sarà sottoposta all’indirizzo operativo e di controllo dell’Agenzia delle entrate e di conseguenza spariranno gli aggi alla riscossione.

Restano comunque dovute dai debitori:

  • una quota, denominata spese esecutive, correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell’agente della riscossione,
  • una quota correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione.

Proroga superbonus 110%

In sintesi:

  • per i condomini, 
  • le persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) 
  • le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, 

viene prevista una proroga al 2025 con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione.

In particolare:

  • per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, la detrazione spetta anche per le spese sostenute fino al  31 dicembre 2025: 
    • nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023; 
    • del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024; 
    • del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025. 
  • E’ stata  prorogata la possibilità di avvalersi della misura per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa fino al 30 giugno 2023. 
  • Per quanto riguarda gli interventi effettuati su unità immobiliari singole   dalle persone fisiche, l’agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo (senza più riferimento al valore ISEE).

Proroga Bonus facciate

Si estende al 2022 l’applicazione del cosiddetto “bonus facciate” per le spese finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna di specifiche categorie di edifici.

In particolare, la detraibilità dall’imposta lorda per le spese documentate relative agli interventi è ridotta dal 90 al 60%.

Si ricorda che l’agevolazione può essere usufruita da inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese. 

Proroga Bonus verde

E’ prorogata fino al 2024 l’agevolazione fiscale inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. 

L’agevolazione consiste nella detrazione dall’imposta lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui e pertanto entro la somma massima detraibile di 1.800 euro. 

Proroga Ecobonus

Si proroga al 31 dicembre 2024 il termine previsto per avvalersi della detrazione fiscale IRPEF e IRES nella misura del 65% per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus) disposta ai commi 1 e 2 dell’articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di interventi di efficienza energetica. 

Proroga Bonus acquisto mobili e grandi elettrodomestici

E’  prorogata fino al 31 dicembre 2024 la detrazione spettanti per le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. 

Si riduce altresì l’importo massimo detraibile, fissandolo:

  • nella misura di 10.000 euro per l’anno 2022 
  • di 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.

Proroga bonus ristrutturazione edilizia al 50%

E’ disposta la proroga fino al 31 dicembre 2024 delle detrazioni spettanti per le spese per ristrutturazione edilizia (dal 2025 prevista la misura ordinaria del 36%);

Cessione del credito e sconto in fattura per le detrazioni edilizie

Le previsioni del Decreto Antifrode sono state inserite nella Legge di Bilancio.

 L’opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura viene riconosciuta anche per le annualità 2024 e 2025, con estensione del numero di detrazioni per le quali l’opzione risulta possibile che ora ricomprendono anche gli interventi per la rimozione delle barriere architettoniche e la realizzazione di box auto pertinenziali.

Restano esclusi dalla possibilità di cessione/sconto in fattura il bonus mobili e il bonus colonnine “ordinario”.

Viene stabilito che i prezzari individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 si applicano anche ad altri interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica. 

Per quanto riguarda il visto di conformità e l’attestazione di congruità dei  prezzi già previsti dal decreto antifrode si segnala che:

Visto di conformità

  • si estende l’obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il c.d. Superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale;

Congruità dei prezzi

  • Si dispone che per stabilire la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica.

E’ riconosciuta la detraibilità del compenso per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità anche nelcaso di cessione/sconto in fattura dei bonus edilizi “minori”.

E’ escluso l’obbligo del visto di conformità per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comunidell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate.

Proroga credito d’imposta beni strumentali

Per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal 2023 al 2025 il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

  • 20% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 10% del costo, per gli investimenti fino a 10 milioni di euro;
  • 5% per la quota di investimenti fino a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni immateriali connessi a investimenti 4.0 l’agevolazione viene prorogata al 2025 con riduzione progressiva dellepercentuali di credito d’imposta riconosciuto.

Nessun credito d’imposta viene invece riconosciuto, dal 2023, per gli investimenti in beni “ordinari non 4.0”.

Modifiche alla disciplina in materia di rivalutazione e riallineamento

Per le attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’articolo 103 Tuir, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore (come i marchi e l’avviamento), la deduzione dei maggiori valori conseguenti alla rivalutazione o al riallineamento effettuati beneficiando dell’imposta sostitutiva del 3% deve essere effettuata in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un cinquantesimo di detto importo.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo di tali attività, l’eventuale minusvalenza è deducibile in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

Per l’avente causa, invece, la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile dell’individuato maggior valore, al netto dell’eventualeminusvalenza dedotta dal dante causa, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

Può essere versata un’imposta sostitutiva (nella misura compresa tra il 12 e il 16%, al netto dell’imposta sostitutiva già versata del 3%) per beneficiare della deduzione del maggior valore in misura non superiore a 1/18 per ciascun periodo d’imposta.

Alla luce delle novità introdotte è consentita la revoca, anche parziale, dell’applicazione della disciplina fiscale della rivalutazione.

Sospensione temporanea dell’ammortamento per l’anno 2021

Viene estesa la facoltà di non effettuare una percentuale dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni anche all’esercizio 2021. Stando ad una stretta lettura della legge di tale estensione, però, possono beneficiare unicamente i soggetti che, nel 2020, non abbiano effettuato il 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni stesse.  

Imu ridotta per i non residenti titolari di pensione

Viene ridotta al 37,5% per l’anno 2022 l’Imu dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.

Estensione del termine per il pagamento delle cartelle di pagamento

È stato esteso a 180 giorni il termine (ordinariamente pari a 60 giorni) per il pagamento delle cartelle di pagamento notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. Si ricorda che il Decreto fiscale ha già previsto un analogo differimento per le cartelle notificate nel periodo 01.09.2021-31.12.2021.

Il maggior termine di 180 non trova applicazione:

  • ai fini del calcolo del termine per il ricorso (che va comunque presentato entro 60 giorni dalla notifica),
  • per il pagamento degli avvisi di addebito Inps
  • in caso di ingiunzioni di pagamento notificate dagli enti territoriali.

Sospensione dei termini per le associazioni e società sportive

È prevista la sospensione, fino al mese di aprile 2022, di alcuni versamenti tributari e contributivi dovuti da federazioni sportive nazionali, enti dipromozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sedeoperativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizionisportive in corso di svolgimento.

Detti versamenti possono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022, ovvero fino a un massimo di sette rate mensili (fino al mese di dicembre 2022).

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