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Proroga dello stato di emergenza e differimento delle misure in materia di rapporto di lavoro dipendente

Il Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza.

Con esso vengono prorogate alcune misure in materia di rapporto di lavoro dipendente.

IMPIEGO DEL GREEN PASS IN AMBITO LAVORATIVO PRIVATO (art. 8)

La disposizione estende fino al 31 marzo 2022, l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 per accedere ai luoghi di lavoro.

Si ricorda che l’obbligo riguarda anche tutti i soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontariato in tali luoghi, anche sulla base di contratti esterni.

Alla luce dell’estensione temporale di cui sopra, i lavoratori che comunichino di non essere in possesso del Green Pass o risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Viene prorogata, altresì, la disposizione che permette alle aziende del settore privato, con meno di 15 dipendenti, di sospendere e sostituire i lavoratori privi di Green Pass. A tali imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, è consentito di sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

SMART WORKING SEMPLIFICATO (art. 16, comma 1, all. A, n. 16)

La disposizione proroga al 31 marzo 2022 il regime di smart working “semplificato” che consente ai datori di lavoro di poter attivare lo strumento con un atto unilaterale, senza la necessità di dover sottoscrivere un accordo individuale con il lavoratore e relativo singolo invio telematico.

Conseguentemente, sono prorogate le modalità operative poste in essere dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per tale modalità, che consente il caricamento, con un unico flusso telematico, di comunicazioni di attivazione dello smart working relative a più lavoratori.

SMART WORKING PER I “SOGETTI FRAGILI” (art. 17)

La disposizione proroga fino alla data di adozione del decreto interministeriale (che entro 30 giorni dal 25 dicembre 2021 individuerà le patologia croniche con scarso compenso clinico e particolare gravità), e comunque non oltre il 28 febbraio 2022 la possibilità di svolgere la prestazione in smart working per i lavoratori cd. fragili, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

CONGEDI PARENTALI (art. 17, comma 3)

Estesi fino al 31 marzo 2022 i congedi parentali per i genitori con figli affetti da Covid, in quarantena a causa Covid, o nelle ipotesi di sospensione delle attività scolastiche.

Infatti, come noto, è riconosciuto, alternativamente, ai lavoratori dipendenti, genitori di bambini conviventi con meno di 14 anni di età, la possibilità di usufruire di congedi retribuiti al 50%, nelle ipotesi sopra descritte, mentre dai 14 ai 16 anni si può usufruire del congedo, ma senza retribuzione.

 DL-221-Proroga-stato-emergenza

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