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Congedi parentali Covid: istruzioni INPS e presentazione domande per i lavoratori dipendenti

L’INPS fornisce le istruzioni in materia di diritto alla fruizione, anche in modalità oraria, del congedo parentale Covid, a favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato, per figli conviventi minori di anni 14, e per figli con disabilità in situazione di gravità accertata, senza limiti di età, nell’ipotesi di:

  •  DAD,
  •  Infezione da Covid-19 del figlio,
  •  Quarantena del figlio disposta dalla Asl.

Il congedo può essere fruito a partire dal 22 ottobre 2021 e dà diritto ad un’indennità, a carico INPS, pari al 50% della retribuzione per i figli sotto i 14 anni.

Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, invece, è previsto il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità e senza contribuzione lavorativa. Ai predetti fini è sufficiente presentare la domanda ai soli datori di lavoro.

Tale congedo può utilizzato alternativamente tra i due genitori (non negli stessi giorni) sia in forma giornaliera che oraria.  

E’ previsto  che gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 21 ottobre 2021 fruiti dai genitori sia durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, durante l’infezione da SARS Covid-19 del figlio, e durante la quarantena del figlio, possono essere convertiti, previa istanza, nel congedo straordinario sopra descritto con il diritto all’indennità del 50% e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Si evidenzia che la fruizione di tale congedo non è subordinato allo svolgimento di una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di effettuazione in modalità agile.

L’Istituto, poi, disciplina le situazioni di incompatibilità del congedo.

In particolare, ricorda che, il congedo non può essere fruito se l’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo sia disoccupato o sospeso dal lavoro ovvero comunque non svolga alcuna attività lavorativa.

L’incompatibilità, altresì, sussiste nel caso in cui uno dei due genitori conviventi con il figlio stia beneficiando di strumenti sostegno al reddito, quali ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, NASpI e DIS-COLL.

L’Istituto, inoltre, illustra le modalità di presentazione della domanda per i lavoratori dipendenti con figli minori di 14 anni e figli con disabilità in situazione di gravità accertata.

Viene precisando che l’istanza dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso i canali indicati dall’istituto.

Inps Circolare 189-2021

Inps Messaggio 4564-2021

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