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Autorizzata la decontribuzione per i settori del turismo, stabilimenti termali, commercio e del settore creativo, culturale e dello spettacolo

Come si ricorderà, il Decreto Sostegni Bis ha introdotto una nuova forma di esonero, che non è alternativo agli ammortizzatori, rivolto ai settori del turismo, del commercio e degli stabilimenti termali. La decontribuzione in parola è stata estesa con la legge di conversione del Sostegni bis, anche ai datori di lavoro dei settori creativo, culturale e dello spettacolo.

L’incentivo spettante, è quantificato nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, a carico dei datori di lavoro, nel limite della contribuzione previdenziale calcolata sul doppio delle ore di cassa integrazione fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, ed è fruibile entro il 31 dicembre 2021.

L’esonero, è riparametrato e applicato su base mensile.

Non costituiscono oggetto di sgravio i premi e contributi dovuti all’INAIL.

Condizione generale per fruire dell’incentivo è il rispetto del divieto di licenziamento fino al 31 dicembre 2021, conseguentemente, i datori di lavoro che accedono alla decontribuzione in esame, fino al 31 dicembre 2021, non potranno effettuare licenziamenti collettivi ovvero individuali per giustificato motivo oggettivo, pena la revoca dell’esonero concesso con efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare domanda di ammortizzatori Covid- 19 ai sensi del D.L. 41/21.

L’esonero contributivo è stato approvato dalla Commissione Europea, ai sensi della normativa UE in materia di aiuti di Stato, si attendono ora le istruzioni operative INPS.

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