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Esonero contributivo per le assunzioni con contratto di rioccupazione

L’Inps ha fornito le prime indicazioni in merito allo sgravio spettante in caso di assunzioni col contratto di rioccupazione introdotto dal Decreto Sostegni bis effettuate nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 ottobre 2021.

Lo sgravio è pari all’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti INAIL, entro il limite massimo di importo di 6.000 Euro su base annua (500 Euro mensili).

Si ricorda che il contratto di rioccupazione è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che, con l’obiettivo di incentivare l’occupazione di lavoratori disoccupati nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica, prevede l’attuazione di un progetto individuale di inserimento della durata di sei mesi finalizzato ad adeguare le competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.

Al termine del periodo di inserimento è prevista la possibilità di recedere dal contratto nel rispetto del periodo di preavviso, diversamente, se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il diritto alla fruizione dell’esonero misura è subordinato alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti specifiche condizioni:

  • il lavoratore, alla data della nuova assunzione, deve trovarsi in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 150/2015 e quindi deve avere rilasciato al Centro per l’Impiego la Dichiarazione di Immediata Disponibilità allo svolgimento di attività lavorative;
  • i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo, nella medesima unità produttiva.

È, inoltre, prevista la decadenza dal beneficio dell’esonero e la restituzione di quanto fruito per i datori di lavoro che procedono:

  • al licenziamento del lavoratore per cui si beneficia dell’agevolazione durante o al termine del periodo di inserimento;
  • al licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un qualsiasi lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale del lavoratore assunto con l’esonero in trattazione, nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata.

L’INPS con successivo messaggio evidenzierà il procedimento di richiesta di ammissione all’esonero e le relative istruzioni per la sua fruizione.

INPS Circolare n. 115 del 02.08.21

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