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Modello di “protocollo aziendale” per i centri ottici: aggiornamento documentazione

In occasione dell’approvazione del nuovo Protocollo condiviso sulle misure di contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, licenziato il 6 aprile 2021, Federottica in collaborazione con lo Studio Eco Tech ha aggiornato alcuni documenti già pubblicati nel 2020: il protocollo di sicurezza per le attività commerciali, alcuni cartelli e le informative a fornitori e clienti.

Di seguito le principali novità che non spostano, in modo importante, l’impianto già in essere dallo scorso anno:

  • in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021;
  • nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, il datore di lavoro rende obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce (la conferenza delle regioni del 28/05/2021 non menziona più i guanti monouso);
  • il datore di lavoro mantiene obbligatoriamente aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni;
  • il datore di lavoro definisce il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d’aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita (posizionare quindi idoneo cartello indicante il numero massimo);

Inoltre:

  • in caso di trasferte nazionali ed internazionali: il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tiene conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione;
  • sono consentiti in presenza, ai sensi dell’articolo 25, comma 7, del DPCM 2 marzo 2021, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. E’ comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto. Restano sospesi tutti gli eventi interni.

Ancora:

  • I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno sono riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario;
  • l’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19, anche con il coinvolgimento del Medico competente;
  • la sorveglianza sanitaria deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste, a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, previa valutazione del medico competente;
  • per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il Medico competente effettuerà la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

Ricordiamo che in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro Federottica ha sottoscritto una convenzione proprio con lo Studio Ecotech al quale consigliamo tutti i datori di lavoro di contattare per una valutazione della propria posizione. https://www.federottica.org/wp/federottica/convenzioni/studio-eco-tech-in-tema-di-sicurezza-dvr-81-08-e-privacy-gdpr/

Trovi gli allegati nella sezione Download

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