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Vaccinazioni nei luoghi di lavoro: indicazioni del Garante per il trattamento dei dati personali

Il Garante per la privacy ha emanato il Documento di indirizzo per la vaccinazione nei luoghi di lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei dati personali, contenete disposizioni sul trattamento dei dati personali, in attesa di un definitivo assetto regolatorio.

DIVIETO PER IL DATORE DI RACCOGLIERE INFORMAZIONI SULLE VACCINAZIONI

Il Garante ha disposto che, non è comunque consentito al datore di lavoro raccogliere, direttamente dagli interessati, tramite il medico compente, altri professionisti sanitari o strutture sanitarie, informazioni in merito a tutti gli aspetti relativi alla vaccinazione, ivi compresa l’intenzione o meno della lavoratrice e del lavoratore di aderire alla campagna, alla avvenuta somministrazione (o meno) del vaccino e ad altri dati relativi alle condizioni di salute del lavoratore.

SUPPORTO STRUMENTALE ED ECONOMICO DEI DATORI DI LAVORO

Il Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani vaccinali nei luoghi di lavoro, del 6 aprile 2021 e le Indicazioni ad interim prevedono che la vaccinazione nei luoghi di lavoro avvenga con il supporto strumentale ed economico dei datori di lavoro, anche in forma associata, ai quali è altresì demandato il compito di promuovere l’iniziativa della vaccinazione presso i luoghi di lavoro fornendo, in particolare, alla generalità dei dipendenti, le indicazioni utili relative alle complessive caratteristiche del servizio vaccinale usufruibile in azienda e sottoposto alla supervisione dell’azienda sanitaria di riferimento, ad esempio, rendendo disponibile, anche sulla rete intranet, documenti esplicativi.

Anche nell’ambito dello svolgimento di queste attività di supporto il Garante ha previsto il divieto per il datore di lavoro di trattare i dati personali relativi a tutti gli aspetti connessi alla vaccinazione dei propri dipendenti e che, tenuto conto dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel particolare contesto lavorativo, il consenso dei dipendenti non può costituire un valido presupposto di liceità.

Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni fornite dal professionista sanitario che non dovranno contenere elementi in grado di rivelare l’identità dei lavoratori aderenti all’iniziativa, provvederà a indicare esclusivamente il numero complessivo dei vaccini necessari per la realizzazione dell’iniziativa.

LIBERTA’ DI SCELTA PER I DIPENDENTI SULLA ADESIONE VACCINALE

Inoltre, sulla base dello stato della regolazione attualmente in vigore e stante la libertà di scelta da parte delle persone in ambito vaccinale, non è consentito far derivare alcuna conseguenza, né positiva né negativa, in ragione della libera scelta del lavoratore in ordine all’adesione o meno alla campagna vaccinale

/Documento-di-indirizzo-Vaccinazione-nei-luoghi-di-lavoro.pdf

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