Le prime indicazioni dal decreto ministeriale ma occorre attendere l’Inps per le modalità operative
Soggetti beneficiari dell’esonero
Lavoratori iscritti alla:
- Gestione commercianti
- Gestione Artigiani
- Gestione coltivatori diretti, coloni mezzadri
- Gestione Separata
Per lavoratori iscritti si intendono tutte le persone fisiche, i soci di società di persone, soci di società di capitali, collaboratori di impresa familiare, professionisti dello studio associato
- Liberi professionisti ordinistici iscritti alle proprie casse private di previdenza
Condizioni per l’esonero
Prima condizione
Devono aver subito un calo di fatturato 2020 (concetto identico a quello già usato per i ristori e credito imposta locazioni) pari o superiore al 33 % del fatturato del 2019.
Seconda condizione
Devono aver conseguito un reddito 2019 non superiore a 50 mila euro. Il reddito a cui occorre riferirsi è:
- per i soggetti iscritti all’INPS (sia Ago che Gestione Separata) quanto risulta indicato nel quadro RR sezione 1 o sezione 2;
- per i professionisti ordinistici il reddito determinato nel quadro RE;
- Per gli agricoltori, coloni mezzadri il reddito dichiarato secondo le regole per loro previste.
Sono esclusi
Pur in presenza dei requisiti sopra indicati coloro che, nell’anno oggetto di esonero contributivo (quindi 2021)
- hanno in corso un contratto di lavoro subordinato con esclusione di quello “intermittente”;
- siano titolari di pensione diretta, esclusa l’invalidità Inail.
Soggetti con obbligo contributivo decorrente dal 2020
Per i soggetti che hanno iniziato un’attività soggetta ad obbligo di iscrizione previdenziale nel corso del 2020 l’esonero spetta senza le condizioni di calo di fatturato e di reddito. Non compete nel caso in cui siano titolari di situazioni previste nel punto precedente.
Esonero massimo fruibile: 3.000 €
Per beneficiare dell’esonero occorre essere in regola con i contributi
Il Decreto dispone che per poter beneficiare dell’esonero, ricorrendo i presupposti sopra citati, il contribuente deve essere in regola con i versamenti dei contributi.
I contributi “esonerati” saranno accreditati
I contributi non versati per via dell’esonero saranno accreditati solo se il contribuente verserà regolarmente la differenza tra i contributi dovuti e quelli esonerati.