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INPS: esonero dal versamento dei contributi previdenziali

In attesa dell’approvazione da parte della Commissione Europea, l’INPS, con la circolare n. 30 del 19 febbraio 2021, fornisce le indicazioni per l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale, previsti dalla Legge di Bilancio 2021.

Possono accedere all’esonero, i datori di lavoro privati che abbiano già fruito, anche parzialmente, per le medesime posizioni aziendali (matricole INPS), nei mesi di maggio e/o giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale, riconosciuti in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori in forza nei mesi di effettiva fruizione dell’esonero siano i medesimi lavoratori in forza durante la fruizione dei trattamenti di integrazione salariale nei mesi di maggio e/o giugno 2020.

Qualora il datore di lavoro decida di accedere all’esonero, non potrà avvalersi, nella medesima unità produttiva, di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19, ai sensi della Legge n. 178/2020 (12 settimane da usufruire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021).

L’importo massimo dell’agevolazione è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, alla contribuzione piena a carico del datore di lavoro non versata in relazione alle ore di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

Tale importo può essere fruito, fino al 31 marzo 2021, per un periodo massimo di otto settimane e deve essere riparametrato e applicato su base mensile.

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, sia delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori sia di taluni presupposti specificamente previsti dalla legge n. 178/2020, quale il divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.

L’agevolazione non è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile (articolo 1, comma 100 e ss., della Legge 27 dicembre 2017, n. 205) che, in base a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2021, si realizza, per gli anni 2021 e 2022, in una decontribuzione totale dei contributi datoriali

Analogamente, non è possibile fruire dell’esonero per i lavoratori per i quali si sta fruendo del c.d. incentivo “Iolavoro”. Infine, precisa L’INPS, che l’applicazione dell’esonero contributivo per i datori che rinuncino ai trattamenti di integrazione salariale, preclude l’applicazione della c.d. Decontribuzione Sud per tutto il periodo di fruizione della misura.

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