Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate
Con istanza di interpello è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se, ai fini delle imposte dirette, il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, erogato in favore dei propri lavoratori in modalità agile, non concorra alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
L’Agenzia delle Entrate, con interpello n. 956-2631/2020, fornisce indicazioni in merito al regime fiscale da applicare ai buoni pasto riconosciuti ai lavoratori in smart working.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, richiama il regolamento in materia di servizi sostitutivi di mensa (Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 122/2017), laddove viene precisato, che il buono pasto può essere corrisposto anche agli assunti sia a tempo pieno che a tempo parziale ed anche quando l’articolazione dell’orario di lavoro non preveda una pausa per il pranzo; ciò in quanto la realtà lavorativa è sempre più caratterizzata da forme di lavoro flessibili.
Alla luce di ciò, l’Agenzia delle Entrate, allineandosi a quanto sopra riportato, riconosce ai buoni pasto erogati ai lavoratori agili, il regime di parziale imponibilità, di cui all’articolo 51, comma 2, lettera c), del TUIR.
Viene quindi precisato che, il datore di lavoro, anche nei confronti dei lavoratori in smart-working, non dovrà operare la ritenuta a titolo di acconto IRPEF, sul valore dei buoni pasto fino a euro 4, se cartacei, ovvero euro 8, se elettronici.