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APPC, rinnovato il protocollo antisfratti

L’APPC di Bologna ha recentemente sottoscritto il rinnovo del Protocollo d’intesa contenente misure straordinarie di intervento per la riduzione del disagio abitativo promosso da Città metropolitana, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Tribunale di Bologna, Comuni dell’area metropolitana bolognese, Ordine degli Avvocati di Bologna, Sindacati e Associazioni rappresentative dei proprietari e degli inquilini.

L’atto, valido per tutto il 2021, vuole dare continuità alle misure di sostegno avviate con i Protocolli precedenti considerato che nel territorio metropolitano esistono numerose situazioni di disagio abitativo, che mettono a rischio la disponibilità della propria abitazione da parte delle famiglie che non sono più in grado di pagare il canone di locazione, ulteriormente aggravate dalla crisi determinatasi per effetto dell’emergenza epidemiologica in corso.

Il Protocollo disciplina i criteri di gestione da applicare su tutto il territorio metropolitano prevedendo due distinti Fondi di finanziamento e due differenti modalità di gestione per i Comuni ad Alta Tensione Abitativa e Alto Disagio Abitativo (per i quali sono utilizzate le risorse concesse ai Comuni a valere sul Fondo per gli Inquilini Morosi Incolpevoli) e per i Comuni non ad Alta Tensione Abitativa (per i quali sono utilizzate le risorse provenienti dal Fondo regionale per l’Emergenza abitativa).

Di seguito vengono riportati alcuni degli elementi essenziali del Protocollo d’Intesa.

Origine dei contributi del protocollo d’Intesa

I contributi provengono: per il Fondo di ciascun comune ad Alta Tensione abitativa dal Fondo Nazionale dedicato agli inquilini morosi incolpevoli, quello per i comuni non ad alta tensione abitativa invece proviene invece dai contributi della Regione Emilia Romagna e da Acer Bologna per la Città Metropolitana di Bologna.

I Beneficiari

Sono coloro che in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell’UE ovvero, abbiano un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, ad esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9; vi sia la pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida ovvero procedimenti per cui è intervenuta la convalida ma per i quali non c’è stata ancora l’esecuzione.

L’importo massimo di morosità non deve essere superiore a € 10.000 per immobili situati nei comuni ad alta tensione o disagio abitativo ed € 7.000 per tutti gli altri immobili.

Altri requisiti che il beneficiario deve possedere per accedere al Fondo:

  • residenza nell’immobile oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
  • possesso documentato di una situazione soggettiva – tra quelle qui di seguito elencate a titolo esemplificativo, ma non esaustivo – per cui il nucleo familiare residente nell’immobile, a seguito di un evento intervenuto a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione dell’immobile oggetto di procedura di sfratto, ha subito una diminuzione della capacità reddituale che ha portato ad una conseguente situazione di inadempienza all’obbligo di pagamento del canone di locazione, tra cui per esempio: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
  • possesso di un reddito attuale I.S.E. non superiore a € 35.000,00, o valore I.S.E.E. non superiore a € 26.000,00;
  • l’inquilino, ovvero un componente del nucleo familiare, non deve risultare titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. 6 Prefettura di Bologna Ufficio Territoriale del Governo La priorità nella concessione dei contributi previsti ai successivi articoli è a favore di inquilini che, trovandosi nelle condizioni qui disciplinate, fanno parte di un nucleo all’interno del quale almeno un componente sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale.

L’ammontare del contributo per i procedimenti non ancora convalidati

In pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida, la morosità complessiva, come accertata in sede giudiziale e aumentata nella misura del 10% in considerazione delle spese legali sostenute e forfettariamente considerate, è coperta al 100% da un contributo a fondo perduto che in ogni caso non può essere superiore a € 8.000 per gli immobili ubicati nei Comuni ad alta tensione abitativa ed € 4.000 per gli altri immobili. L’erogazione di tale contributo è subordinata alle condizioni che: – alla data di richiesta di accesso al contributo del presente articolo permangano almeno due anni residui dalla conclusione del contratto di locazione e, qualora tale periodo sia stato superato, alla stipula di un nuovo contratto di locazione per lo stesso immobile, a canone concordato ex L 431/98 art. 2 comma 3; in quest’ultimo caso, nei comuni ad Alta tensione abitativa, trovano applicazione anche i dispositivi contenuti nell’Art. 7 del Protocollo relativamente al contributo per il pagamento dei canoni futuri, comunque nel limite di Euro 12.000 complessivi. Qualora l’inquilino abbia già beneficiato in precedenza delle misure adottate dal protocollo è necessario che l’ammontare complessivo dei contributi ricevuti e da ricevere non ecceda Euro 12.000 per i residenti nei Comuni ad alta tensione abitativa ed Euro 4.000 per i residenti negli altri Comuni.

L’Accordo sottoscritto dalle parti, ovvero tra inquilino e proprietario – che a tal fine potranno avvalersi della consulenza delle rispettive associazioni e organizzazioni di categoria – dovrà essere depositato dinanzi al Giudice competente alla trattazione della controversia per la convalida dello sfratto o per il rilascio dell’immobile, il quale, verificato che siano soddisfatte tutte le condizioni previste nell’accordo, dichiarerà cessata la materia del contendere ovvero l’estinzione del giudizio.

L’erogazione del contributo avverrà da parte dell’Amministrazione competente entro 30 giorni dal ricevimento di tutti gli atti necessari a perfezionare il procedimento.

Le condizioni per l’accesso al contributo

I beneficiari delle misure previste all’art. 4 del presente protocollo, in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 3 del Protocollo, dovranno sottoscrivere un accordo contenente, a pena di inammissibilità: l’accettazione del proprietario dell’immobile alla rideterminazione delle somme dovute secondo i criteri di calcolo di cui all’art 4 del protocollo medesimi.  Il proprietario da parte sua si deve impegnare a rinunciare agli atti della procedura di convalida di sfratto.

Se l’inquilino ha sottoscritto un contratto di locazione per un nuovo alloggio

L’inquilino in possesso dei requisiti previsti dal Protocollo d’Intesa nei confronti del quale lo sfratto sia già stato convalidato, ma non ancora eseguito, che abbia sottoscritto un contratto di locazione per un nuovo alloggio, potrà richiedere un contributo a fondo perduto utile a corrispondere per intero il deposito cauzionale relativo al nuovo contratto di locazione nonché un numero di mensilità del nuovo canone, tale per cui la somma dei due contributi (caparra e mensilità) non ecceda Euro 12.000,00. Tali contributi verranno erogati direttamente al nuovo locatore alle seguenti condizioni e nei seguenti termini:

  • l’inquilino non abbia già beneficiato delle misure di cui al presente Protocollo; nei casi in cui l’inquilino risulti invece già beneficiario di tali misure, per eventi occorsi precedentemente, è necessario che l’ammontare complessivo dei contributi ricevuti (compreso quello in discorso) non ecceda Euro 12.000,00;
  • sia previsto un nuovo contratto di locazione a canone concordato ex L 431/98 regolarmente registrato, eventualmente anche relativo allo stesso immobile oggetto di liberazione;
  • il deposito cauzionale e le mensilità da corrispondere a titolo di canone di locazione siano interamente esplicitate nel nuovo contratto di locazione;
  • lo spontaneo rilascio dell’immobile avvenga a data certa concordata con la proprietà;
  • il contributo inerente il deposito cauzionale e la prima mensilità verranno erogate in un’unica soluzione all’avvenuto rilascio dell’immobile oggetto di provvedimento di sfratto, sulla base di un verbale di restituzione a cura del locatore intimante;
  • il contributo inerente i canoni di locazione futuri verrà erogato mediante rate trimestrali posticipate, previa richiesta del locatore, che attesti di volta in volta la perdurante occupazione dell’alloggio;
  • l’erogazione al legittimo beneficiario dei sopracitati contributi, da parte dell’Amministrazione competente, avverrà secondo criteri di speditezza, comunque entro 30 giorni dal ricevimento di tutti gli atti necessari a perfezionare il procedimento.

Gli Associati potranno rivolgersi agli sportelli dell’APPC per avere tutte le informazioni sul Protocollo d’Intesa, chiamando il numero 051.6487524 email appc@ascom.bo.it e/o fissando un appuntamento presso la sua Sede di Starda Maggiore n. 23 a Bologna.

Il Presidente APPC Avv. Debora Lolli (info@studiolegalelolli.com)

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