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DL Ristori quater: ammortizzatori sociali, versamenti fiscali e previdenziali

È stato pubblicato il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 (c.d. decreto ristori-quater), recante “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Di seguito si sintetizzano le novità in materia previdenziale, fiscale e del lavoro di più immediato interesse.

Sospensione dei versamenti (articolo 2)

Sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020, relativi:

  • ai versamenti delle ritenute alla fonte (articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta;
  • ai versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto;
  • ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;

per le imprese ed i soggetti, esercenti arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che si trovino in una delle seguenti condizioni:

  1. con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente
  2. che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019
  3.  soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del DPCM del 3 novembre 2020 (Palestre, parchi tematici, piscine, sale giochi, sale scommesse, teatri, cinema, discoteche, convegni, congressi, mostre, impianti sciistici), ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree dichiarate arancioni o rosse alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3, nonché ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 (CODICI ATECO) al medesimo decreto-legge, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, nelle aree dichiarate rosse alla data del 26 novembre 2020.

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Misure in materia di integrazione salariale (articolo 13)

Anche a seguito dell’intervento di Confcommercio che ha evidenziato il problema di molte aziende che hanno fatto assunzioni prima degli ultimi provvedimenti in materia di prevenzione Covid, i trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 1 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 decreto Agosto, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 13 luglio, in forza al 9 novembre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. ristori-bis).
Si attendono dall’ INPS le nuove procedure e le relative indicazioni operative.

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