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Coronavirus, Emilia Romagna in zona arancione

Nuova ordinanza regionale 20 novembre 2020: confermate le restrizioni del provvedimento della settimana scorsa ma autorizzata la vendita anche nel fine settimana dei prodotti per la cura e l’igiene della persona e della casa

Già dal 21 novembre nei negozi di vicinato, nelle medie e nelle grandi strutture di vendita quando fuori dai centri commerciali. Autorizzata anche la vendita di articoli di cartoleria e cancelleria. Modificata l’ordinanza del 12 novembre: la scadenza anticipata al 27 novembre, quando il ministro della Salute deciderà rispetto alla classificazione delle Regioni

Una nuova ordinanza, firmata dal presidente della Regione, conferma le misure introdotte con la precedente del 12 novembre (in vigore dal 14) per il contrasto della pandemia, introducendo limitate modifiche di armonizzazione rispetto al provvedimento assunto dal ministro della Salute venerdì scorso, che ha inserito l’Emilia-Romagna nella cosiddetta zona arancione. Il provvedimento entra in vigore già da domani e si limita a ritoccare quello precedente in due aspetti: da un lato integrando l’elenco delle attività di vendita consentite nei prefestivi, quando restano chiuse le medie e grandi strutture di vendita, e nei festivi, quando restano chiuse le attività commerciali in genere; dall’altro modificando il termine di scadenza delle restrizioni ulteriori specificamente previste dalla nostra Regione.

Il provvedimento, tra l’altro, conferma che nei giorni prefestivi gli esercizi commerciali insediati nell’ambito di centri commerciali, di aree commerciali integrate e di poli funzionali restano chiusi al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, per le farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole. Anche le medie e grandi strutture di vendita non insediate all’interno di centri commerciali, aree commerciali integrate e poli funzionali, restano chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, di giornali e riviste, farmacie, parafarmacie, tabaccherie. A queste categorie merceologiche consentite, qui la novità, si aggiungono ora i prodotti per la cura e l’igiene della persona e per l’igiene della casa, gli articoli di cartoleria e cancelleria.   

Anche nei giorni festivi continua ad essere sospesa ogni tipo di attività di commercio, sia in sede fissa che su area pubblica, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari, di giornali e riviste. E continuano a rimanere aperte anche farmacie, parafarmacie, tabaccherie. Anche in questo caso, si aggiunge la possibilità di vendita di prodotti per la cura e l’igiene della persona e per l’igiene della casa, degli articoli di cartoleria e cancelleria. Rimangono comunque chiusi esercizi commerciali che si trovano nell’ambito di centri commerciali, di aree commerciali integrate e di poli funzionali, in questo caso salvo che per la vendita di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, tabaccherie e edicole.

Infine, per armonizzare le norme vigenti in Emilia-Romagna con le norme nazionali, la scadenza dell’ordinanza del 12 novembre viene anticipata a venerdì 27 novembre, quando il ministro della Salute sarà chiamato a riesaminare il proprio provvedimento che ha spostato l’Emilia-Romagna in fascia arancione.

Queste le principali misure in vigore da domenica 15 novembre unitamente alle misure dell’Ordinanza regionale in vigore fino al 27 novembre:

  • La mascherina dovrà essere indossata sempre, fin dal momento in cui si esce di casa.
  • Nei giorni prefestivi gli esercizi commerciali insediati nell’ambito di centri commerciali, di aree commerciali integrate e di poli funzionali sono chiusi al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, per le farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole. Le medie e grandi strutture di vendita non insediate all’interno di centri commerciali, aree commerciali integrate e poli funzionali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, dei prodotti per la cura e l’igiene della persona e per l’igiene della casa, degli articoli di cartoleria e cancelleria, di giornali e riviste, farmacie, parafarmacie, tabaccherie.
  • Nei giorni festivi è sospeso ogni tipo di attività di commercio, sia in sede fissa che su area pubblica, salvo che per la vendita di generi alimentari, dei prodotti per la cura e l’igiene della persona e per l’igiene della casa, degli articoli di cartoleria e cancelleria, di giornali e riviste, farmacie, parafarmacie, tabaccherie.
  • Nei giorni festivi gli esercizi commerciali insediati nell’ambito di centri commerciali, di aree commerciali integrate e di poli funzionali, sono chiusi al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, per le farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole.
  • La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e viene “fortemente raccomandata”.
  • Nei negozi di generi alimentari potrà entrare un solo componente per nucleo familiare, fatta salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di 14 anni.
  • Stop ai mercati comunali settimanali (le altre attività affini sono già sospese), a meno che non vi siano Piani dei Comuni che prevedano regole di specifiche (perimetrazione, varchi di accesso e uscita distinti, sorveglianza pubblica o privata sull’applicazione delle regole di distanziamento e sicurezza).
  • I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, saranno aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario.
  • È consentito spostarsi esclusivamente all’interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22, senza necessità di motivare lo spostamento. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
  • Inoltre sono vietati, 24 ore su 24, gli spostamenti verso altri Comuni e verso altre Regioni, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune. Per spostarsi occorre l’autocertificazione, dalle 22 alle 5, da scaricare in allegato.

Consulta le FAQ sulle ordinanze regionali

Dal 15 novembre la divisione delle Regioni

Zona rossa: Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d’Aosta.

Zona arancione: Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia, Umbria.

Zona gialla: Lazio, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto.

Di seguito le tre aree di criticità del Paese e le principali misure restrittive previste dal nuovo DPCM per limitare i contagi da Coronavirus.

Le restrizioni decise per ogni area

Trovi gli allegati nella sezione Download

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