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I protocolli tra le parti sociali per contrastare il Covid-19 rimangono obbligatori

Il Dpcm 3 novembre 2020 (in Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2020, disposizione normativa che ha sostituito il precedente Dpcm del 24 ottobre 2020) ha riportato al centro dell’attenzione generale il problema legato alla gestione della sicurezza nelle aziende.

Il Decreto in esame ha precisato che tutte le attività produttive, industriali e commerciali, dovranno rispettare i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, i protocolli per i cantieri, e quelli del settore del trasporto e della logistica, tutti allegati allo stesso Dpcm pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Tale Decreto precisa che sono consentiti i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Sars-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’Inail.

L’impianto dei Protocolli non viene modificato, permanendo per tutti gli imprenditori e professionisti l’obbligo di assicurare l’applicazione delle misure anti contagio adottate nell’aprile scorso: in particolare tutte le aziende devono aver cura di provvedere costantemente alla formazione e informazione dei lavoratori basata su contesti lavorativi concreti – e quindi declinandoli specificamente per ciascuna mansione anche in riferimento alle interferenze con gli altri lavoratori – rispetto ai comportamenti da tenere nel caso in cui sussista il sospetto o il pericolo di essere stati contagiati (divieto di ingresso in azienda e obbligo di informazione verso il datore di lavoro), obbligo di regolamentare l’ingresso dei lavoratori in azienda in modo da non creare assembramenti. In sostanza, ogni azienda deve dotarsi di un proprio protocollo che sia conforme a quanto previsto nel documentodel 24 aprile 2020.

Per quanto riguarda le attività professionali il Dpcm del 3 novembre, contiene inoltre un esplicito richiamo alla disciplina dettata per le attività professionali, con la raccomandazione che siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile e laddove siano svolte in presenza debbono essere obbligatoriamente assunti protocolli di sicurezza anti-contagio come nelle attività produttive (anche per le professioni resta valido il Protocollo 24 aprile), fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti.

Per ulteriori informazioni in merito alla redazione del Protocollo di Sicurezza ed al relativo aggiornamento del DVR (Documento di valutazione dei rischi) siete inviati a contattare l’Ufficio Ambiente.

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