L’Inps, con la circolare n. 115 dell’1 ottobre, fornisce le attese istruzioni per la presentazione delle domande di ammortizzatori sociali per il periodo aggiuntivo previsto dal Decreto Agosto di durata massima di 18 settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e prevede lo slittamento al 31 ottobre 2020 dei termini per la presentazione delle domande scaduto il 30 settembre.
Inoltre, precisa che alle domande relative alla seconda tranche di 9 settimane deve essere allegata l’autocertificazione che attesti l’eventuale riduzione di fatturato subita dal datore di lavoro ai fini della quantificazione del contributo addizionale.
Presentazione delle domande
La richiesta dei trattamenti di integrazione salariale va inviata con due distinte istanze da trasmettere in due tempi:
- per un primo periodo pari a 9 settimane;
- per un secondo periodo di ulteriori 9 settimane dopo l’autorizzazione da parte dell’Inps autorizzato del precedente periodo di 9 settimane (anche se non interamente fruito).
L’Inps fa presente che, su segnalazione del Ministero del Lavoro e in ragione di un’imminente modifica legislativa (presumibilmente in sede di conversione del Decreto Agosto) che prevederà lo slittamento del termine del 30 settembre al 31 ottobre 2020, il termine del 30 settembre viene sospeso e le domande e la documentazione per i pagamenti diretti da parte dell’Inps presentate oltre tale data ed entro il 31 ottobre saranno definite successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 104/2020.
Contributo addizionale
L’accesso al secondo periodo di 9 settimane di ammortizzatore sociale è consentito senza costi aggiuntivi solo ai datori di lavoro che, confrontando il fatturato del primo semestre 2020 con quello del 2019, abbiano subito una riduzione di fatturato pari almeno al 20% o che abbiano iniziato l’attività dopo il 1° gennaio 2019.
Qualora si sia verificata una riduzione di fatturato in misura inferiore, sarà dovuto un contributo addizionale del 9% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante la sospensione o riduzione d’attività.
Nel caso in cui, invece, non si sia verificata alcuna riduzione del fatturato, l’aliquota è pari al 18%.
Affinché l’Inps possa verificare se il contributo addizionale sia dovuto o meno e in quale misura i datori di lavoro richiedenti devono allegare alla domanda una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2020, nella quale autocertificano alternativamente:
- la sussistenza e la percentuale dell’eventuale riduzione del fatturato;
- il diritto all’esonero dal versamento del contributo addizionale in quanto la data di inizio dell’attività di impresa comunicata alla Camera di Commercio è successiva al 1° gennaio 2019.
Lavoratori interessati
Infine l’Inps chiarisce che i nuovi ammortizzatori si applicano ai i lavoratori dipendenti in forza alla data del 13 luglio 2020.
Per ogni ulteriore informazione contattare l’Ufficio Sindacale
(Tel. 051.6487402 o tramite il form di contatto)