Decreto Legge 14 Agosto 2020 n. 104 – misure finanziarie a sostegno delle imprese
Il Decreto Agosto con l’Art. 65, per sostenere le imprese colpite dall’epidemia Covid 19, propone il prolungamento fino al 31 gennaio 2021 della moratoria per le piccole e medie imprese (PMI) ex art. 56, comma 2, del Decreto Legge n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020, lettere:
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del Decreto Legge 18/2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31 gennaio 2021 ;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 31 gennaio 2021 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 31 gennaio 2021 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 gennaio 2021 è sospeso sino al 31 gennaio 2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
Le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del Decreto Agosto, alle misure di sostegno previste dall’articolo 56, comma 2, del Decreto Legge 18/2020, convertito in Legge 27/2020, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020.
Le imprese che, alla data di entrata in vigore del Decreto Agosto, presentano esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno previste dall’Art. 56 comma 2, possono essere ammesse alla sospensione straordinaria facendo richiesta entro il 31 dicembre 2020.
La presente disposizione opera in conformità all’autorizzazione della Commissione Europea.
Il Decreto Agosto, con l’Art. 77, propone per le imprese del comparto turistico la moratoria straordinaria prevista dall’Art. 56, comma 2, lettera c) del Decreto Legge 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/2020 per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, è prorogata sino al 31 marzo 2021.
L’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
In fine con il Decreto Agosto è stato rifinanziato il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese e interventi a sostegno delle imprese e dell’occupazione del Mezzogiorno, nonché degli enti del terzo settore. L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
La Commissione Europea con la decisione SA 57717 (2020/N) del 28 settembre 2020 ha comunicato di non sollevare obiezioni sul prolungamento, previsto dal cosiddetto Decreto Agosto ora convertito in legge, della moratoria sui finanziamenti per le PMI (piccole e medie imprese) e della connessa garanzia della sezione speciale Fondo PMI fino al 31 gennaio 2021 e fino al 31 marzo 2021 per le imprese del settore turistico. L’estensione del temine della moratoria viene ritenuto aiuto compatibile ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato prevista dal trattato di Funzionamento dell’Unione Europea.