17 Maggio 2020
Tutte le attività che ripartono in Emilia-Romagna, protocolli di sicurezza condivisi
Nuova ordinanza del presidente Bonaccini: dal 18 maggio negozi,
commercio, ristorazione, alberghi, servizi alla persona. Resta l'obbligo della mascherina
CONSULTA IL DECRETO
CONSULTA IL DECRETO
17 Maggio 2020
17 Maggio 2020
DPCM 17 Maggio 2020
Ecco le riaperture previste:
Lunedì 18 maggio: negozi, mercati, bar, ristoranti, parrucchieri, centri estetici, tatuatori, alberghi, strutture ricettive all’aria aperta, solo per citarne alcune. E nel rispetto delle linee guida nazionali, apriranno anche musei, biblioteche, archivi, complessi archeologici e monumentali.
Lunedì 25 maggio: gli stabilimenti balneari, palestre, piscine, centri sportivi; attività corsistiche (dalle lingue straniere alla musica); centri sociali e circoli ricreativi; parchi tematici, di divertimento e luna park (per tutte queste attività servirà prima l’adozione di uno specifico protocollo regionale per ognuna).
Dall’8 giugno, sempre previa adozione di uno specifico protocollo regionale, potranno ripartire i centri estivi e per i minori di età superiore a tre anni.
Confermato l'obbligo della mascherina, così come quello di rispettare il distanziamento sociale.
CONSULTA IL DPCM
CONSULTA GLI ALLEGATI
Dall’8 giugno, sempre previa adozione di uno specifico protocollo regionale, potranno ripartire i centri estivi e per i minori di età superiore a tre anni.
Confermato l'obbligo della mascherina, così come quello di rispettare il distanziamento sociale.
CONSULTA IL DPCM
CONSULTA GLI ALLEGATI
17 Maggio 2020
16 Maggio 2020
Aggiornamento aperture dalla regione Emilia Romagna
Da lunedì 18 maggio potranno riaprire le attività economiche e gli esercizi commerciali. La Regione Emilia-Romagna ha CONDIVISO dei PROTOCOLLI di sicurezza con associazioni di categoria, imprese, sindacati ed enti locali di ogni comparto (commercio, ristorazione, turismo, stabilimenti balneari, alberghi, strutture ricettive e ricreative, servizi alla persona). Contengono linee guida e indicazioni operative che salvaguardino la salute di operatori economici, lavoratrici e lavoratori, clienti e persone, permettendo lo svolgimento in sicurezza delle attività stesse e la prevenzione della diffusione del coronavirus. I protocolli regionali sono del tutto conformi agli indirizzi sui quali Governo e Regioni hanno raggiunto l’accordo. Eccoli.
CONSULTA IL PROTOCOLLO
CONSULTA IL PROTOCOLLO
16 Maggio 2020
06 Maggio 2020
Nota del Segretario Generale
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, applicabili sull’ intero territorio nazionale
CONSULTA LA NOTA
CONSULTA L' ALLEGATO NOTA 19
CONSULTA LA NOTA
CONSULTA L' ALLEGATO NOTA 19
06 Maggio 2020
03 Maggio 2020
Ordinanza Regionale 30 Aprile - Punti Principali
Diventa OBBLIGATORIO l’uso delle mascherine: nei locali aperti al pubblico, ma anche nei luoghi all’aperto quando non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro.
Anche le attività economiche ancora sospese, di qualsiasi tipo, possono prepararsi alla ripartenza: per questo è sempre consentito l’accesso ai locali per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione, nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture. Intanto in sede locale si vanno perfezionando protocolli e accordi per essere pronti quando sarà autorizzata la riapertura.
Anche le seconde case, i camper o le roulotte, che non sono ancora utilizzabili, possono però essere sistemati e preparati: per questo è possibile recarvisi nell'ambito della propria provincia, da soli e in giornata, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e per riparazioni e sistemazioni.
Si potrà fare la spesa anche fuori dal proprio comune, ma sempre individualmente e comunque nell'ambito del proprio territorio provinciale. Gli spostamenti per incontrare i "congiunti" sono invece possibili in ambito regionale. Riparte l’attività motoria e sportiva individuale all’aperto nell'ambito del proprio territorio provinciale. È consentita non solo l’attività di allevamento, ma anche quella di addestramento degli animali.
Insieme ai funerali riaprono i cimiteri. Gli orari e le modalità di accesso saranno disciplinati dai comuni.
Riaprono parchi e giardini, con regole e modalità fissate dai comuni.
Riparte il prestito dei libri nelle biblioteche, con regole e modalità fissate dai comuni.
I servizi di trasporto pubblico sono rimodulati e vengono potenziate le corse per adeguarsi alla riapertura delle attività produttive. Sono adottati i protocolli di sicurezza per utenti e lavoratori.
Restano sospese le visite agli ospiti delle strutture socio-sanitarie residenziali per persone non autosufficienti.
Non si può ancora andare in spiaggia, dove saranno invece realizzati tutti i lavori di manutenzione dei bagni, degli stabilimenti e del litorale per preparare la ripartenza.
FESTIVI E PREFESTIVI: Dal 4 maggio 2020 non c’è più la differenza tra giorni feriali, prefestivi e festivi, né quella tra strutture di vendita a seconda della tipologia. Gli esercizi commerciali al dettaglio di qualunque tipologia e dimensione possono essere aperti tutti i giorni, ma comunque sempre limitatamente alla vendita di prodotti di cui al predetto Allegato 1 e nel rispetto delle misure di cui all’Allegato 5 del medesimo decreto.
DOMICILIO: La vendita di prodotti di qualsiasi genere merceologico è sempre consentita quando è prevista la consegna al domicilio del cliente su ordinazione tramite e-commerce, per televisione e per corrispondenza, radio e telefono, fermo restando che al momento della consegna devono essere evitati contatti personali a distanza inferiore ad un metro.
FIORI E PIANTE: Il DPCM 26 aprile 2020, in vigore dal 4 maggio, ha inserito le attività di “Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti” tra le attività di commercio al dettaglio consentite di cui all’Allegato 1 del medesimo decreto.
COMMERCIO SU AREA PUBBLICA: sul territorio regionale sono consentiti esclusivamente i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentarie i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari all’interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l’accesso all’area se non dagli ingressi autorizzati, a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi. Non è consentita l’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante. Gli operatori del commercio su aree pubbliche possono effettuare la consegna a domicilio.
RISTORAZIONE, BAR, ASPORTO: Dal 4 maggio 2020 trovano applicazione le disposizioni di cui al DPCM 26 aprile 2020 e sono superate le disposizioni più restrittive di cui alle precedenti ordinanze regionali. È pertanto consentita la vendita di cibi e bevande da asporto da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, etc.) e da parte delle attività artigianali che vendano per asporto (quali a titolo esemplificativo: rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio), con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è vietato-interdetto l’accesso in base ad ordinanze regionali (spiagge e arenili) o comunali, secondo quanto disposto dall’ art. 1 c.1 lett.aa) del DPCM 26 aprile 2020, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ed il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. L’asporto è altresì consentito negli esercizi di somministrazione e bevande posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante.
ANIMALI: è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale- toelettatura- ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale.
SERVIZI ALLA PERSONA: è consentito alle imprese esercenti l'attività di acconciatore ed estetista la consegna a domicilio su ordinazione dei prodotti afferenti i trattamenti che di norma vendono alla clientela, fermo restando che al momento della consegna devono essere evitati contatti personali a distanza inferiore ad un metro
CONSULTA L'ORDINANZA
Anche le attività economiche ancora sospese, di qualsiasi tipo, possono prepararsi alla ripartenza: per questo è sempre consentito l’accesso ai locali per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione, nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture. Intanto in sede locale si vanno perfezionando protocolli e accordi per essere pronti quando sarà autorizzata la riapertura.
Anche le seconde case, i camper o le roulotte, che non sono ancora utilizzabili, possono però essere sistemati e preparati: per questo è possibile recarvisi nell'ambito della propria provincia, da soli e in giornata, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e per riparazioni e sistemazioni.
Si potrà fare la spesa anche fuori dal proprio comune, ma sempre individualmente e comunque nell'ambito del proprio territorio provinciale. Gli spostamenti per incontrare i "congiunti" sono invece possibili in ambito regionale. Riparte l’attività motoria e sportiva individuale all’aperto nell'ambito del proprio territorio provinciale. È consentita non solo l’attività di allevamento, ma anche quella di addestramento degli animali.
Insieme ai funerali riaprono i cimiteri. Gli orari e le modalità di accesso saranno disciplinati dai comuni.
Riaprono parchi e giardini, con regole e modalità fissate dai comuni.
Riparte il prestito dei libri nelle biblioteche, con regole e modalità fissate dai comuni.
I servizi di trasporto pubblico sono rimodulati e vengono potenziate le corse per adeguarsi alla riapertura delle attività produttive. Sono adottati i protocolli di sicurezza per utenti e lavoratori.
Restano sospese le visite agli ospiti delle strutture socio-sanitarie residenziali per persone non autosufficienti.
Non si può ancora andare in spiaggia, dove saranno invece realizzati tutti i lavori di manutenzione dei bagni, degli stabilimenti e del litorale per preparare la ripartenza.
FESTIVI E PREFESTIVI: Dal 4 maggio 2020 non c’è più la differenza tra giorni feriali, prefestivi e festivi, né quella tra strutture di vendita a seconda della tipologia. Gli esercizi commerciali al dettaglio di qualunque tipologia e dimensione possono essere aperti tutti i giorni, ma comunque sempre limitatamente alla vendita di prodotti di cui al predetto Allegato 1 e nel rispetto delle misure di cui all’Allegato 5 del medesimo decreto.
DOMICILIO: La vendita di prodotti di qualsiasi genere merceologico è sempre consentita quando è prevista la consegna al domicilio del cliente su ordinazione tramite e-commerce, per televisione e per corrispondenza, radio e telefono, fermo restando che al momento della consegna devono essere evitati contatti personali a distanza inferiore ad un metro.
FIORI E PIANTE: Il DPCM 26 aprile 2020, in vigore dal 4 maggio, ha inserito le attività di “Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti” tra le attività di commercio al dettaglio consentite di cui all’Allegato 1 del medesimo decreto.
COMMERCIO SU AREA PUBBLICA: sul territorio regionale sono consentiti esclusivamente i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentarie i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari all’interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l’accesso all’area se non dagli ingressi autorizzati, a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi. Non è consentita l’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante. Gli operatori del commercio su aree pubbliche possono effettuare la consegna a domicilio.
RISTORAZIONE, BAR, ASPORTO: Dal 4 maggio 2020 trovano applicazione le disposizioni di cui al DPCM 26 aprile 2020 e sono superate le disposizioni più restrittive di cui alle precedenti ordinanze regionali. È pertanto consentita la vendita di cibi e bevande da asporto da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, etc.) e da parte delle attività artigianali che vendano per asporto (quali a titolo esemplificativo: rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio), con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è vietato-interdetto l’accesso in base ad ordinanze regionali (spiagge e arenili) o comunali, secondo quanto disposto dall’ art. 1 c.1 lett.aa) del DPCM 26 aprile 2020, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ed il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. L’asporto è altresì consentito negli esercizi di somministrazione e bevande posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante.
ANIMALI: è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale- toelettatura- ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale.
SERVIZI ALLA PERSONA: è consentito alle imprese esercenti l'attività di acconciatore ed estetista la consegna a domicilio su ordinazione dei prodotti afferenti i trattamenti che di norma vendono alla clientela, fermo restando che al momento della consegna devono essere evitati contatti personali a distanza inferiore ad un metro
CONSULTA L'ORDINANZA
03 Maggio 2020
01 Maggio 2020
Circolare MIT su proroghe e adempimenti uffici Motorizzazione Civile prevede lo sblocco delle immatricolazioni dei veicoli
Oggetto: Emergenza Coronavirus-circolare MIT su proroghe e adempimenti uffici Motorizzazione Civile prevede lo sblocco delle immatricolazioni dei veicoli
La circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti chiarisce i termini oggetto di proroga alla luce della conversione in legge del D.L. 18/2020 e del D.L. 23/2020 e integra le attività indifferibili degli uffici della Motorizzazione Civile includendo quelle relative alle immatricolazioni di qualunque tipologia di veicolo
È stata pubblicata la circolare protocollo 2807 (che si allega) del Capo Dipartimento Trasporti del MIT, che fornisce alcuni chiarimenti a seguito della conversione in legge del Decreto Legge n. 18/2020 e dell’entrata in vigore del D.L. 23/2020. Come ricostruisce la circolare in commento, per effetto delle due richiamate disposizioni, il quadro della sospensione dei termini è stato modificato e anche il lavoro e l’operatività degli Uffici periferici della Motorizzazione Civile (UMC) ne risultano conseguentemente modificati. In particolare, la circolare evidenzia che:
1. Ai sensi delle modifiche apportate al comma 1 dell’art. 103 del D.L. 18/2020, la prevista sospensione dei termini di tutti i procedimenti amministrativi ad istanza di parte o d’ufficio, pendenti a decorrere dal 23 febbraio 2020 è stata estesa al 15 maggio p.v. Pertanto, nella durata complessiva del procedimento non si deve tenere conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020.
2. Per tutte le attività diverse da quelle indifferibili e comunque da potersi svolgere nelle modalità del lavoro agile, in ragione delle diverse situazioni di organico degli UMC, sarà, comunque, possibile concludere le operazioni pendenti anche dopo il 15 maggio.
3. Il comma 2 dell’art. 103 del D.L. 18/2020 come risultante dalla conversione, prevede che i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dell’emergenza. In particolare, la proroga di validità deve ritenersi applicabile:
- agli estratti della carta di circolazione rilasciati dagli UMC;
- alla ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza, in deroga al termine massimo di validità di 30 giorni;
- ai fogli di via, fermo restando che si tratta di autorizzazioni provvisorie non già alla circolazione “ordinaria” bensì esclusivamente finalizzata a condurre i veicoli ai transiti di confine;
- alle carte di circolazione, e le relative targhe EE;
- alle autorizzazioni alla circolazione di prova, per le quali non sia già pendente il procedimento di rinnovo.
Inoltre, la proroga si applica anche alla validità della autorizzazione alla circolazione relativa ai veicoli dotati di alimentazione a metano (CNG), alle prove periodiche, nell’intervallo di 3 o 6 anni, sulle cisterne, nonché alle verifiche periodiche dei veicoli in regime ATP; 4. il comma 4 dell’art. 92 del D.L. 18/2020, rimasto invariato, continua ad autorizzare la circolazione su strada fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli soggetti a revisione (art. 80 Codice della Strada) o a visita e prova (artt. 75 e 78 CdS) entro il 31 luglio 2020. Per quanto attiene la revisione, la disposizione ha carattere generale e non ammette eccezioni; pertanto continua a trovare applicazione per tutte le tipologie di veicoli.
Infine, la circolare in oggetto modifica le attività indifferibili da rendere in presenza in vigore per gli UMC a partire dal prossimo 4 maggio, includendo, anche, le immatricolazioni/reimmatricolazioni di tutte le tipologie di veicoli, in coerenza con il ri avvio delle attività dei rivenditori di veicoli e degli studi di consulenza automobilistica, previsto dal DPCM 26 aprile.
Cordiali saluti
Il Responsabile f.to Dr. Enrico Zavi
CONSULTA LA CIRCOLARE
È stata pubblicata la circolare protocollo 2807 (che si allega) del Capo Dipartimento Trasporti del MIT, che fornisce alcuni chiarimenti a seguito della conversione in legge del Decreto Legge n. 18/2020 e dell’entrata in vigore del D.L. 23/2020. Come ricostruisce la circolare in commento, per effetto delle due richiamate disposizioni, il quadro della sospensione dei termini è stato modificato e anche il lavoro e l’operatività degli Uffici periferici della Motorizzazione Civile (UMC) ne risultano conseguentemente modificati. In particolare, la circolare evidenzia che:
1. Ai sensi delle modifiche apportate al comma 1 dell’art. 103 del D.L. 18/2020, la prevista sospensione dei termini di tutti i procedimenti amministrativi ad istanza di parte o d’ufficio, pendenti a decorrere dal 23 febbraio 2020 è stata estesa al 15 maggio p.v. Pertanto, nella durata complessiva del procedimento non si deve tenere conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020.
2. Per tutte le attività diverse da quelle indifferibili e comunque da potersi svolgere nelle modalità del lavoro agile, in ragione delle diverse situazioni di organico degli UMC, sarà, comunque, possibile concludere le operazioni pendenti anche dopo il 15 maggio.
3. Il comma 2 dell’art. 103 del D.L. 18/2020 come risultante dalla conversione, prevede che i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dell’emergenza. In particolare, la proroga di validità deve ritenersi applicabile:
- agli estratti della carta di circolazione rilasciati dagli UMC;
- alla ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza, in deroga al termine massimo di validità di 30 giorni;
- ai fogli di via, fermo restando che si tratta di autorizzazioni provvisorie non già alla circolazione “ordinaria” bensì esclusivamente finalizzata a condurre i veicoli ai transiti di confine;
- alle carte di circolazione, e le relative targhe EE;
- alle autorizzazioni alla circolazione di prova, per le quali non sia già pendente il procedimento di rinnovo.
Inoltre, la proroga si applica anche alla validità della autorizzazione alla circolazione relativa ai veicoli dotati di alimentazione a metano (CNG), alle prove periodiche, nell’intervallo di 3 o 6 anni, sulle cisterne, nonché alle verifiche periodiche dei veicoli in regime ATP; 4. il comma 4 dell’art. 92 del D.L. 18/2020, rimasto invariato, continua ad autorizzare la circolazione su strada fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli soggetti a revisione (art. 80 Codice della Strada) o a visita e prova (artt. 75 e 78 CdS) entro il 31 luglio 2020. Per quanto attiene la revisione, la disposizione ha carattere generale e non ammette eccezioni; pertanto continua a trovare applicazione per tutte le tipologie di veicoli.
Infine, la circolare in oggetto modifica le attività indifferibili da rendere in presenza in vigore per gli UMC a partire dal prossimo 4 maggio, includendo, anche, le immatricolazioni/reimmatricolazioni di tutte le tipologie di veicoli, in coerenza con il ri avvio delle attività dei rivenditori di veicoli e degli studi di consulenza automobilistica, previsto dal DPCM 26 aprile.
Cordiali saluti
Il Responsabile f.to Dr. Enrico Zavi
CONSULTA LA CIRCOLARE
01 Maggio 2020
30 Aprile 2020
Pubblicata la legge di conversione del DL/18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”
La legge, fra l’altro, disciplina gli ammortizzatori e i congedi COVID-19. Nel passaggio parlamentare sono state introdotte le seguenti novità:
Non è più necessaria la fase di consultazione sindacale per l’assegno ordinario FIS e per la CIGO COVID
Non è più necessaria la sottoscrizione di un accordo sindacale per l’applicazione della cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro fino a 5 dipendenti e per quelli che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti d’urgenza.
E’ possibile prorogare i contratti a termine in corso, anche a scopo di somministrazione. E’ possibile anche rinnovare i contratti a termine cessati nel rispetto delle causale previste dal Decreto Dignità.
CONSULTA LA LEGGE
CONSULTA LA LEGGE
30 Aprile 2020
24 Aprile 2020
Coronavirus, nuova ordinanza: da lunedì 27 aprile, stop misure ulteriormente restrittive nella provincia Rimini e a Medicina (Bo)
Cessazione di tutte le misure ulteriormente restrittive in vigore nella provincia di Rimini e a Medicina e nella frazione di Ganzanico, nel bolognese.
In tutto il territorio regionale, ritorno alla vendita di cibo da asporto (take away) da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte di attività artigianali (ad esempio rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio), ma solo dietro ordinazione on-line o telefonica e quindi in maniera contingentata, per evitare assembramenti fuori e la presenza di non più di un cliente dentro il locale. Negli esercizi attrezzati, il ritiro potrà avvenire anche dall’auto. L’ordinazione non potrà in alcun modo essere consumata sul posto.
Resta sospesa ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande.
Sempre in tutto il territorio regionale, via libera all’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, per appuntamento, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale.
ORDINANZA 24 APRILE 2020
In tutto il territorio regionale, ritorno alla vendita di cibo da asporto (take away) da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte di attività artigianali (ad esempio rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio), ma solo dietro ordinazione on-line o telefonica e quindi in maniera contingentata, per evitare assembramenti fuori e la presenza di non più di un cliente dentro il locale. Negli esercizi attrezzati, il ritiro potrà avvenire anche dall’auto. L’ordinazione non potrà in alcun modo essere consumata sul posto.
Resta sospesa ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande.
Sempre in tutto il territorio regionale, via libera all’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, per appuntamento, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale.
ORDINANZA 24 APRILE 2020
24 Aprile 2020
22 Aprile 2020
Coronavirus, nuova ordinanza regionale: riprende l'attività in orti urbani e comunali ma solo nel comune di residenza, sì a vendita prodotti florovivaistici
Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha firmato oggi nel tardo pomeriggio un’ordinanza che disciplina e integra alcune misure restrittive ora in vigore.
Fra le principali novità valide in tutto il territorio regionale, dal 23 aprile al 3 maggio saranno consentite alcune attività come la cura degli orti, ma senza spostarsi fuori dal comune di residenza, o il taglio della legna per autoconsumo - sempre all’interno del proprio comune -, o la vendita di prodotti florovivaistici (semi, piante, fiori).
ORDINANZA 22 APRILE 2020
Fra le principali novità valide in tutto il territorio regionale, dal 23 aprile al 3 maggio saranno consentite alcune attività come la cura degli orti, ma senza spostarsi fuori dal comune di residenza, o il taglio della legna per autoconsumo - sempre all’interno del proprio comune -, o la vendita di prodotti florovivaistici (semi, piante, fiori).
ORDINANZA 22 APRILE 2020
22 Aprile 2020
10 Aprile 2020
Con il nuovo provvedimento del Governo emanato, DPCM 10 aprile, riaprono librerie, cartolerie, negozi di abbigliamento per bambini e neonati.
Importante novità del provvedimento all’ART. 2 c12: per le attività sospese, previa comunicazione al Prefetto, è ammesso l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati, per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione di pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita anche, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di merci e forniture.
Di particolare rilevanza sono le disposizioni di cui all'allegato 5 del DPCM, il quale prevede le seguenti misure per gli esercizi commerciali:
- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
- Garanzia di pulizia ed igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura.
- Garanzia di adeguata areazione naturale e ricambio d’aria.
- Ampia disponibilità ed accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
- Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
- Uso di guanti “usa e getta” nell’attività’ di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
- Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
- attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
- per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona per volta, oltre ad un massimo di due operatori;
- per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
FAQ GOVERNO #IORESTOACASA
DPCL 10 ARILE 2020
10 Aprile 2020
10 Aprile 2020
Atività che possono restare aperte e F.A.Q. Regione ER
- Consulta l'elenco delle attività che possono restare aperte messe a disposizione sul portale Confcommercio
- FAQ: Attività e strutture turistiche e commerciali consultabili sul portale Regione Emilia Romagna
10 Aprile 2020